Cosa è la garanzia postuma? Come funziona? Ciò che si deve sapere su questa importante clausola nelle polizze di responsabilità civile
Che cosa si intende per garanzia “postuma” in relazione alle polizze di responsabilità civile in ambito sanitario? Cerchiamo di approfondire questo aspetto importante ma poco conosciuto, enucleandone le caratteristiche principali.
La definizione di “postuma” è piuttosto semplice: si tratta di una estensione di copertura che garantisce – una volta terminata l’attività professionale – la prosecuzione della tutela per un certo ulteriore numero di anni. In termini tecnici, si parla in questi casi anche di “ultrattività”. Solo la presenza di questa clausola – o eventualmente la sottoscrizione di una polizza apposita – garantisce al professionista la copertura a fronte di sinistri notificati dopo la scadenza del contratto assicurativo di responsabilità civile professionale.
Ricordiamo infatti che il ramo delle polizze di responsabilità civile professionale è ormai tutto regolato dalla clausola di “claims made“. Con questo principio si stabilisce che è possibile far scattare la copertura assicurativa su una richiesta di risarcimento solo durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo. Pertanto, se il professionista alla quiescenza fosse sprovvisto di un contratto di responsabilità civile professionale in vigore, non potrebbe essere tutelato.
Il medico giunto al termine della propria vita lavorativa professionale, ha la necessità di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile specifica per la postuma. La quiescenza infatti non implica di per sé l’assenza di rischi professionali. È infatti possibile che questi riceva richieste di risarcimento anche dopo il pensionamento, ovviamente riferite ad eventi accaduti durante la sua attività professionale. Il periodo di ultrattività garantito dalla polizza postuma è di 10 anni, così come previsto dall’attuale normativa.
La sottoscrizione della polizza a copertura della postuma – secondo quanto riporta l’Art.11 della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli Bianco) – è obbligatoria. Il dispositivo difatti riporta: «[i]n caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta».
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