Contributi e Opinioni 12 Ottobre 2022 10:24

Sulla responsabilità penale del pediatra

Una recente sentenza si è espressa sulla responsabilità penale del pediatra: non trattenere il minore per accertamenti è omicidio colposo
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Sulla responsabilità penale del pediatra

L’omissione di accertamenti può trasformarsi in un grave reato. È quanto stabilisce la sentenza n.36044/2022 della Corte di Cassazione, che affronta il tema della responsabilità penale del pediatra. Un tema estremamente delicato che proviamo qui ad approfondire.

I fatti

L’evento che ha dato inizio ai tre gradi di giudizio è il decesso di un bambino toscano di dieci anni, affetto sin dalla nascita da gravi patologie. A quanto risulta dagli atti, il piccolo soffriva di una marcata e progressiva cifoscoliosi (curvatura laterale ed in avanti della colonna vertebrale), di siringomielia (fistole di liquido lungo il canale spinale) e di un ritardo nello sviluppo psicomotorio connesso a problemi genetici (delezione del cromosoma 12).
Questo quadro clinico ha portato il bambino ad avere ripetuti interventi chirurgici e, probabilmente, a seguito di questi, ad un severo restringimento del canale tracheale in conseguenza di una intubazione post arresto cardio-circolatorio. Tale “stenosi tracheale iatrogena” si sarebbe purtroppo verificata in concomitanza di una profonda bronchite.
A seguito di evidenti e persistenti difficoltà respiratorie, il piccolo sarebbe stato successivamente accompagnato più volte – nell’arco di un mese – presso strutture sanitarie, dalle quali sarebbe sempre emersa solamente la diagnosi di bronchite. Durante l’ultima visita, a distanza di diciassette giorni dal primo controllo e nonostante la mancata risposta alla prolungata terapia medica, i pediatri di turno confermano la diagnosi e non trattengono il bambino per ulteriori accertamenti. Di lì a pochi giorni, il giovane paziente muore.

I giudizi di merito

I primi due gradi di giudizio vedono soccombere i due pediatri che per ultimi hanno visitato il bambino – uno di guardia medica e l’altro in servizio presso il reparto di pediatria ove era stato inviato il paziente – con l’accusa di omicidio colposo. L’appello in realtà attenua le condanne per i due summenzionati, riconoscendo le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.
Il medico di base, che aveva visitato per primo l’ultima volta il bambino e che era stato anch’esso condannato in primo grado, viene assolto in appello.

Il ricorso in Cassazione

I ricorrenti in Cassazione – ovvero i due pediatri condannati nei primi due gradi di giudizio – vedono respingersi le motivazioni sostanzialmente sulla base delle evidenze emerse dalla perizia di Corte d’appello. Da essa si evince chiaramente che:

  • il restringimento del canale tracheale fu conseguenza dell’intubazione a seguito dell’ultima operazione chirurgica;
  • la morte fu dovuta ad una occlusione completa del canale tracheale, causata quest’ultima dalla “stenosi iatrogena” e dalla concomitante presenza di muco bronchitico;
  • erano presenti testimonianze video che mostravano chiaramente, un giorno prima della visita da parte dei due pediatri, che il bambino manifestava evidenti segni di affaticamento respiratorio;
  • i medici pediatri di guardia medica e di reparto avrebbero dovuto – sulla base di quanto sopra esposto – sospettare necessariamente un restringimento delle vie aeree superiori e non una semplice tracheite.

La storia clinica del piccolo paziente avrebbe dovuto far scattare un principio di prudenza e raccomandare così ai due specialisti la necessità di un ricovero del bambino in tempi brevi, al fine di procedere con accertamenti definitivi (sostanzialmente: tomografia computerizzata ed endoscopia delle vie aeree). In seguito si sarebbe potuto operare il piccolo per rimuovere il restringimento con una percentuale di successo fra il 70% e l’85%.

Colpa grave per imperizia e negligenza

La Cassazione stabilisce quindi che «[…] entrambe le imputate versassero in colpa non lieve, tanto sotto il profilo della imperizia, alla luce della violazione delle buone pratiche mediche, per il notevole scollamento tra la condotta tenuta e quella esigibile, quanto tanto sotto il profilo del grado molto elevato di negligenza nella assunzione e trattazione del caso clinico».

Tutele civili e penali per il pediatra

Alla luce di quanto esposto, anche per il medico pediatra riveste di fondamentale importanza dotarsi di buone tutele a copertura dei rischi di responsabilità civile e penale. A tal proposito, può essere utile una consulenza professionale da parte dei membri dello staff di SanitAssicura.

 

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