La nuova normativa inerente i principi generali di radioprotezione, nella sezione che riguarda le esposizioni mediche, supera il paradigma pre legge 42/99 che aveva fortemente caratterizzato il decreto legislativo 187/2000, verso il nuovo modello organizzativo fondato sul lavoro d’équipe, la competenza dei professionisti, il rispetto delle autonomie, l’interdisciplinarità, le procedure, i protocolli (algoritmi decisionali)
La FNO TSRM e PSTRP presieduta da Alessandro Beux rende noto che è stato approvato il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 intitolato “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
La nuova normativa inerente i principi generali di radioprotezione, nella sezione che riguarda le esposizioni mediche, supera il paradigma pre legge 42/99 che aveva fortemente caratterizzato il decreto legislativo 187/2000, verso il nuovo modello organizzativo fondato sul lavoro d’équipe, la competenza dei professionisti, il rispetto delle autonomie, l’interdisciplinarità, le procedure, i protocolli (algoritmi decisionali).
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In alcuni ambiti si registra un deciso superamento della vecchia impostazione medico-centrica:
– il recepimento lascia spazio e indica modalità alternative di giustificazione delle procedure radiologiche rispetto a quella espletata direttamente dal medico specialista o dall’odontoiatra;
– vi è un maggior rimando all’utilizzo di protocolli, sia in riferimento al processo di giustificazione che di ottimizzazione;
– viene sorpassato e archiviato definitivamente il paradigma che concerne il lavorare su delega;
– si riconoscono le competenze tipiche e riservate dei diversi professionisti dell’area radiologica;
– vi è una omogeneizzazione tra la normativa sulla radioprotezione e la normativa di esercizio professionale statuale;
– la figura del Tecnico sanitario di radiologia medica ne esce rafforzata per quanto concerne la possibilità di espletare appieno le proprie competenze, sia per quanto riguarda l’attività tipica, sia per quanto concerne l’attività svolta in équipe in collaborazione con gli altri professionisti dell’area radiologica.
Il nuovo recepimento costituisce, in parte, il compimento di un percorso iniziato nei dieci anni precedenti con particolare riferimento al concetto di delega e titolarità degli aspetti tipici e riservati (pratici), ma nello stesso tempo deve costituire immediatamente un nuovo punto di partenza per la redazione delle future, e si spera imminenti, linee guida.