Lavoro e Professioni 2 Gennaio 2020 16:25

Ecm, Commissione nazionale proroga triennio 2017-2019. Un anno per recuperare i crediti mancanti

FNOMCeO: «Fino al 31 dicembre 2020 si possono acquisire crediti anche per il triennio 2014-2016». Confermato l’obbligo di 150 crediti per il periodo formativo 2020-2022. Roberto Stella: «Dopo proroga applicheremo sanzioni»

Ecm, Commissione nazionale proroga triennio 2017-2019. Un anno per recuperare i crediti mancanti

Il triennio formativo 2017-2019 diventa quadriennio. La Commissione nazionale Ecm ha infatti deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2020. Un altro anno di tempo per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo, quindi, che tuttavia non fa slittare l’inizio del triennio 2020-2022: ieri è comunque cominciato il nuovo periodo formativo, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi e corsi, siano essi residenziali o a distanza (Fad).

LEGGI LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ECM

FNOMCEO: «PROROGATO ANCHE TRIENNIO 2014-2016»

Come si ricorderà, anche per il triennio formativo 2014-2016 fu adottata una proroga, in quel caso di tre anni, che faceva coincidere la fine del triennio 2014-2016 con quello 2017-2019. Quindi la proroga adottata qualche giorno fa si estende anche al triennio 2014-2016? Sebbene quest’ultimo non sia citato nel testo della delibera, dalla comunicazione che la FNOMCeO ha inviato nei giorni scorsi ai presidenti degli Ordini dei medici provinciali emerge che «per il triennio 2014-2016 ed il triennio 2017-2019 il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020». I medici e gli odontoiatri, quindi, hanno ancora tempo anche per regolare la situazione formativa relativa al triennio che sarebbe dovuto terminare esattamente tre anni fa.

LEGGI LA LETTERA DELLA FNOMCEO

I MOTIVI DELLA PROROGA

La principale motivazione che ha spinto la Commissione a spostare la fine del triennio è il sovraccarico di richieste arrivate al Co.Ge.A.P.S. (il Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell’iscrizione al portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018. Richieste tanto numerose da provocare l’allungamento delle tempistiche di aggiornamento dello status formativo dei professionisti.

A causa di queste difficoltà, allora, è risultato impossibile far coincidere la scadenza formale del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2019 con «l’effettiva presenza in banca dati di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti». La Commissione ha quindi concesso un anno di tempo al Co.Ge.A.P.S., che nel frattempo costituirà un team operativo specializzato, per registrare tutti i crediti maturati dai professionisti.

Anno che coincide con il periodo in cui l’intero sistema Ecm verrà riformato e valorizzato con il fine di «elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale».

NIENTE RIDUZIONI PER CHI SI AVVALE DELLA PROROGA

I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2».

Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l’obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi.

In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.

IL TRIENNIO 2020-2022

Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno, allora, si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S.

COSA SUCCEDE L’ANNO PROSSIMO

La Commissione Ecm si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma «arriva il momento in cui i conti si devono fare», ha dichiarato a margine degli Stati generali della FNOMCeO Roberto Stella, coordinatore dell’area strategica formazione della Federazione. «Inevitabilmente bisognerà tenere conto che le sanzioni ci sono e devono essere applicate – ha aggiunto -. Non possiamo continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Ci saranno persone che hanno diritto a esenzioni ma non lo sanno o che sono vicine al completamento dell’obbligo formativo, quindi analizzeremo le singole situazioni con buon senso e intelligenza. Ma dove si è mancato l’obbligo in modo palese, ahimè ci toccherà applicare le sanzioni che sono previste».

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