La Federazione degli Ordini dei Medici guidata da Filippo Anelli ha ricordato ai presidenti di Ordine, ai quali spetta la verifica, l’obbligo di Legge sulla formazione continua in medicina
«Cari Presidenti, come è noto medici e odontoiatri hanno l’obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM». Comincia così l’attesa lettera, come anticipato nelle settimane scorse da Sanità Informazione, del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Filippo Anelli sul tema della formazione continua e dell’obbligo ECM che, dopo il caso della condanna del primo medico per mancata formazione da parte del CAO Aosta, ha assunto un rilievo nazionale. La scadenza, tassativa, è quella del 31 dicembre 2019, superata la quale gli ordini «saranno costretti ad avviare l’iter procedurale in sede disciplinare», come scrive sul suo sito web l’Ordine dei Medici di Roma.
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Nella lettera, Filippo Anelli accende i riflettori sugli «elementi di penalizzazione, anche di natura economica» individuati dai «contratti collettivi nazionale di lavoro per il personale dipendente e convenzionato» per «il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione».
La lettera ricorda inoltre gli obblighi di legge, l’art.16 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il quale dispone che «la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private o di libero professionista».
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E poi il rimando al Codice di Deontologia Medica che all’articolo 19 prevede che «il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze».
Il Presidente FNOMCeO ricorda anche la delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM. Le modifiche approvate riguardano la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019 e il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di: ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche), tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017-2019; infine l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
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«La FNOMCeO, considerato l’approssimarsi della scadenza del 31.12.2019, reputa opportuno inviare la situazione attuale degli iscritti certificabili o non ai fini ECM tramite un file in formato Excel, firmato digitalmente, contenente i dati relativi agli ultimi due trienni formativi – continua la lettera -. La Federazione, nell’ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, invita gli Ordini territoriali a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo e invitarli a consultare la propria posizione ECM, collegandosi alla area riservata COGEAPS».
«Si ricorda – conclude la lettera – che nell’area riservata è consentito inserire l’eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista, entrando su “Partecipazione ECM” e successivamente su “Crediti mancanti”, dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi, allegando l’autocertificazione accompagnata alla scansione del documento di riconoscimento e l’attestato in possesso».