Il testo prevede l’immediata abilitazione senza esame di stato per chi si laurea in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia. Anche altre lauree potranno essere abilitanti: basterà l’iniziativa dell’ordine di riferimento o del ministero competente
La laurea abilitante è ufficiale, esultano odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. L’iter professionalizzante sarà semplificato, rendendo l’esame finale del corso di studi coincidente con l’esame di Stato, così da favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. È stato deciso ieri in Senato con nessun voto contrario, in forma di collegato alla Manovra di Bilancio.
La modifica è garantita per tutti quei percorsi formativi in cui è presente una preparazione tecnico-pratica, sotto forma di tirocinio, e la sua verifica. Il ddl si compone di otto articoli, che chiariscono come verrà gestita la laurea abilitante. Nel primo si conferma come l’esame finale della laurea magistrale in psicologia e di quelle a ciclo unico in odontoiatria, farmacia e veterinaria abilitino alle professioni corrispondenti. In virtù dei 30 crediti formativi ottenuti con il tirocinio già citato e organizzato in ambito universitario. Gli esami finali delle facoltà citate dovranno pertanto prevedere una prova pratica valutativa e, con tale scopo, la commissione giudicatrice è integrata con professori di esperienza in rappresentanza di Ordini e collegio professionale di riferimento. Con obbligo per tutte le università di adeguarsi.
Per le professioni di chimico, fisico e biologo servirà un esame finale per le corrispondenti lauree magistrali «previa emanazione di regolamenti di delegificazione». Nelle classi si dovrà svolgere un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica. Si stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell’esame finale delle lauree citate decorrerà dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali per l’adeguamento. Valido anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.
Nell’articolo 7 si fa una specifica con disciplina transitoria sugli studenti con magistrale in psicologia secondo ordinamento didattico non abilitante. In questo caso l’abilitazione di ottiene con un tirocinio pratico-valutativo e una prova pratica. Le università in tal senso possono riconoscere anche le attività professionalizzanti svolte in seguito al corso di studi. I candidati che hanno concluso il tirocinio professionale acquisiranno l’abilitazione dopo una prova orale su questioni teorico-pratiche relative al tirocinio svolto, insieme ad aspetti legislativi e deontologici.
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