C’è chi porta in causa una banca per sospetto anatocismo o tassi usurari e chiede al giudice un ordine di esibizione nei confronti dello stesso istituto in relazione a contratti ed estratti conto scalari. Accade però che l’ordine viene negato perché il soggetto danneggiato non si è precedentemente attivato per ottenere la documentazione necessaria attraverso […]
C’è chi porta in causa una banca per sospetto anatocismo o tassi usurari e chiede al giudice un ordine di esibizione nei confronti dello stesso istituto in relazione a contratti ed estratti conto scalari. Accade però che l’ordine viene negato perché il soggetto danneggiato non si è precedentemente attivato per ottenere la documentazione necessaria attraverso le modalità messe a disposizione dall’art. 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario). Così si è espressa la seconda sezione civile del Tribunale di Padova, attraverso la sentenza n°1663 del 29 maggio scorso, che è di fatto andata contro quanto stabilito sullo stesso tema dalla Cassazione nella sentenza n°5916 del 2016. Non è dunque stata accolta la richiesta della società in causa che voleva ottenere che le clausole dei contratti di apertura di credito, di conto corrente e conto anticipi siano dichiarate nulle a causa della commissione di massimo scoperto. Secondo il giudice di Padova, non è possibile dare il via ad una causa se prima non è stata esaminata tutta la documentazione necessaria, dalla cui analisi scaturirebbe la presunta nullità del contratto o l’eventualità di reati commessi. Se è venuta a mancare la consultazione dei documenti necessari, i conteggi depositati in giudizio non rappresentano valori attendibili. Ne consegue che il correntista avrebbe dovuto richiedere tutta la documentazione del caso al fine di annullare le clausole dei rapporti con la banca. Per questo motivo la perizia di parte realizzata non può essere considerata definitiva, ma parziale.