Lavoro e Professioni 16 Settembre 2014 09:54

Il mondo delle assicurazioni

“Massima trasparenza negli accordi precontrattuali”

di Assicurazione

Da questo numero Sanità Informazione ospita una nuova rubrica. Autorevoli interventi e pratici consigli da parte di esperti del settore per far chiarezza e fugare ogni dubbio in tema di assicurazioni. Da tempo tutti i principali attori del mondo delle professioni sanitarie portano avanti un serrato confronto, che in questa rubrica avrà spazio con un taglio diverso, affrontando sì le tematiche più spinose, ma proponendo anche soluzioni a tutela dei medici.

“Devo segnalare all’Assicuratore, nel questionario che mi ha chiesto di compilare, il ricevimento di una lettera da parte di una signora che si era sottoposta ad un piccolo intervento qualche mese fa nella quale essa lamenta alcuni disturbi che si sarebbero manifestati dopo l’operazione? Premesso che la polizza che mi è stata offerta  prevede una efficacia retroattiva di tre anni, l’eventuale successiva richiesta di risarcimento che potrebbe pervenirmi in futuro sarebbe coperta dalla polizza che sto sottoscrivendo?”
Sono i quesiti che un angiologo, che opera a contratto in una clinica privata, mi pone mentre sta per stipulare una polizza per la Responsabilità professionale. Si tratta di un “caso classico” di  fatti e circostanze note precedentemente alla stipula della polizza dai quali potrebbe scaturire una richiesta di risarcimento.
L’Assicuratore richiede sempre la compilazione di questionario sullo stato del rischio nel quale la dichiarazione sui fatti noti è un elemento cruciale per la effettiva operatività delle garanzie. L’angiologo, quindi, nel suo interesse, deve comunicare questa circostanza all’Assicuratore. In caso contrario, all’atto del ricevimento della richiesta di risarcimento, potrebbe invocare la nullità del contratto per dichiarazioni false o reticenti (C.C.art. 1892.1893) circa fatti che, ove conosciuti dall’Assicuratore, avrebbero comportato la non accettazione del rischio da parte dello stesso.
Riguardo il secondo quesito la questione deve essere trattata e definita all’atto della stipula del contratto con l’Assicuratore, che potrà proporre tre soluzioni alternative:

a)rinunciare a sottoscrivere la polizza con il professionista;
b)prendere atto del fatto da lei comunicato e quindi stipulare la polizza escludendo dalla copertura  l’eventuale  futura richiesta di risarcimento correlata al fatto;

c)stipulare il contratto senza alcuna limitazione, magari con un aumento del premio.
In conclusione è sempre preferibile che l’Assicurato assuma un comportamento trasparente; certe “scorciatoie” qualche volta suggerite da qualche intermediario producono solo ulteriori contenziosi.

Ennio Profeta – A.d. General Brokers – consulente SanitAssicura

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Lavoro e Professioni

Aggiornamento ECM, da Consulcesi Club i 5 eBook formativi per raggiungere i 50 crediti dell’anno sotto l’ombrellone

Dal Covid all’anuptafobia, gli eBook di Consulcesi Club spaziano tra temi con contenuti di alto rilievo medico-scientifico
Prevenzione

Vaiolo delle scimmie, primo caso a Malta. In Europa oltre 20mila contagi: le raccomandazioni della SItI

Lo scorso 14 agosto l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale. Al momento il rischio di contrarre il Mpox è considerato “basso/molto basso” per i soggetti residenti n...
Advocacy e Associazioni

Scuola e disabilità, una sentenza del Consiglio di Stato mette a rischio le ore di assistenza scolastica previste dal PEI

La sentenza del Consiglio di Stato: "Necessario subordinare il diritto all’inclusione scolastica ai limiti di bilancio degli enti locali". Fuga (CoorDown ODV): "Un precedente pericoloso che ci m...