“Obbligo o non obbligo… per i medici in pensione?”
“Un medico-odontoiatra, in pensione dal 2007, ha disdetto la sua assicurazione Rc professionale nel dicembre 2012, data in cui ha ceduto l’attività a suo figlio, affittandogli lo studio in cui prima esercitava. Ad oggi, il dottore aiuta suo figlio nella gestione burocratica e amministrativa del lavoro, e non ha più rapporto con i pazienti. Il dottore chiede se, in seguito all’obbligo assicurativo in vigore dal 15 agosto, e data la sua situazione, è tenuto o meno a ripristinare la polizza”.
Se il medico, come si deduce dalla descrizione della sua posizione personale, non è più iscritto all’Ordine, non è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la Rc professionale. In caso contrario, la situazione si farebbe più complessa. Infatti, la legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria si riferisce al “professionista”, di conseguenza il dottore si troverebbe nella anomala situazione di non rischiare nulla dal punto di vista sostanziale (non esercita, quindi non può procurare danni, in conclusione non corre alcun rischio) ma dal punto di vista formale potrebbe eventualmente rischiare un provvedimento disciplinare perché non in regola con la legge (mentre non rischia invece alcuna sanzione di carattere amministrativo, civile o penale in quanto la legge sulla obbligatorietà non prevede, ancora, alcuna sanzione per gli inadempienti). Un’ulteriore precisazione va fatta riguardo agli eventuali interventi di solidarietà che egli potrebbe essere chiamato ad effettuare, e dai quali presumibilmente non potrebbe sottrarsi. E’ evidente che eventuali conseguenti richieste di risarcimento, in assenza di una copertura assicurativa, rimarrebbero a suo carico.
Ennio Profeta – broker SanitAssicura