“La questione dell’ultrattività della polizza”
“Uno dei temi più dibattuti dai medici, in materia assicurativa, è quello della ultrattività nella polizza di responsabilità professionale. Cerchiamo di capire in cosa consiste questa garanzia ultrattiva, e il motivo per cui è importante.”
La compagnia di assicurazione, secondo le attuali regole contrattuali, si fa carico delle richieste di risarcimento a condizione che le stesse siano pervenute durante il periodo di efficacia della polizza. Pertanto, scaduta la polizza, automaticamente scade la garanzia, e le eventuali richieste di risarcimento pervenute successivamente, anche se si riferiscono a fatti accaduti durante la durata del contratto, non vengono accettate dall’assicuratore.
Questa situazione costituisce un fortissimo handicap per il medico ex assicurato, per il quale la cessazione dell’attività professionale non comporta un’automatica cessazione del rischio. Infatti molto spesso la richiesta di risarcimento può pervenire anche molti anni dopo la data dell’evento dannoso.
Al fine di ovviare a questo “buco di garanzia” può quindi essere richiesta la garanzia della ultrattività. In questo modo si garantiranno le richieste di risarcimento pervenute dopo il termine del contratto a condizione, però, che l’evento dannoso sia accaduto durante la vigenza dello stesso.
La durata del periodo di ultrattività, sull’altare della massima prudenza, dovrebbe essere pari al periodo della prescrizione di legge. Tuttavia, poiché questa garanzia non è gratuita, ogni medico dovrebbe acquistare un periodo di anni di ultrattività coerente alla tipologia della propria specializzazione. Da segnalare, inoltre, che la bozza di DPR in via di approvazione, atta a regolamentare le condizioni minime di legge delle coperture professionali, stabilisce l’efficacia della garanzia di ultrattività in dieci anni.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura