“La responsabilità personale per dipendenti e collaboratori”
“Un giovane biologo ricercatore, con contratto Co.Co.Co in un’azienda sanitaria pubblica, riteneva che la polizza stipulata dalla sua azienda proteggesse anche la sua responsabilità. Gli viene poi spiegato che questa polizza, mentre copre l’ente per i danni cagionati da lui, prevede comunque che la compagnia assicurativa possa rivalersi su di lui per le somme erogate al danneggiato. Qual è la verità?”
La situazione descritta è iniqua, in quanto realizza un differente trattamento tra gli operatori sanitari dipendenti e i semplici collaboratori (anche se spesso le funzioni svolte da entrambi nell’azienda sono uguali). Normalmente, infatti, solo i dipendenti sono considerati “assicurati”, al pari dell’azienda contraente, nella polizza di Responsabilità professionale stipulata dalla stessa. I dipendenti quindi, in qualità di assicurati per la loro responsabilità personale, non sono soggetti ad alcuna azione di rivalsa da parte dell’assicuratore (né della stessa azienda per le somme pari alla eventuale franchigia). Al contrario, nel caso dei collaboratori, viene protetto esclusivamente l’interesse dell’azienda: il danno cagionato dal collaboratore viene risarcito, ma questi rimane esposto all’azione di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione e/o dell’azienda stessa. La differenza di trattamento è dovuta alle diverse garanzie riconosciute dalla legge alle due fattispecie contrattuali. Il Co.Co.Co. è considerato un libero professionista a contratto il quale, per principio, opera a suo rischio. Questo suo stato giuridico comporta che esso non può accedere ai “vantaggi” contrattuali e normativi riservati ai dipendenti. Se l’azienda decidesse di estendere la copertura alla responsabilità personale dei collaboratori rischierebbe di cagionare un “danno erariale” e sarebbe imputabile per aver speso denaro pubblico a garanzia di un rischio non suo, ma esclusivo dei collaboratori. L’obbligo assicurativo presenta un ulteriore svantaggio per il Co.Co.Co, che deve assolverlo autonomamente, mentre il dipendente (a parte la polizza per colpa grave) ne è esentato.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura