“Facciamo chiarezza sull’autoassicurazione”
“Ad un dirigente sanitario viene detto che poiché la sua azienda ha scelto l’autoassicurazione per la responsabilità sanitaria, i dirigenti sono obbligati a provvedere autonomamente stipulando un polizza assicurativa con il costo a loro carico. Il medico si chiede innanzitutto se è vero, e in secondo luogo in cosa consiste l’autoassicurazione”.
Con il termine “autoassicurazione” in realtà si intende semplicemente la scelta di non assicurarsi. L’autoassicurazione, quindi, non è una forma di assicurazione, ma è la decisione di tenere in proprio le conseguenze degli eventi dannosi dei quali si è responsabili. Questa soluzione non produce alcun effetto sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari pubblici, per due motivi: in primo luogo perché, in forza della legge, il dipendente pubblico continua a rispondere dei danni cagionati a terzi solo in caso di colpa grave (la cosiddetta rivalsa della Corte dei Conti per danno erariale). In secondo luogo perché il contratto nazionale di lavoro dei dirigenti sanitari del SSN obbliga ancora l’Azienda di appartenenza a stipulare una copertura assicurativa a favore dei propri sanitari. Peraltro, il decreto 90/2014 convertito in legge il 18 agosto ha confermato l’obbligo per le aziende pubbliche e private di dotarsi di tale copertura assicurativa; il decreto consente tuttavia alle aziende di assumere “altre analoghe misure”. Tali misure in sostanza si concretizzano proprio nell’autoassicurazione. In conclusione, il dipendente di un’azienda ospedaliera pubblica continua a rispondere solo dei danni cagionati a terzi in caso di colpa grave; inoltre non è soggetto all’obbligo di assicurare la sua responsabilità professionale. Sarebbe utile, invece, (ma non obbligatorio) assicurarsi per la rivalsa dell’Ente di appartenenza o della Corte dei Conti per il caso della colpa grave.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura