Un caso tipico di responsabilità solidale
Sono un oculista e fino a qualche tempo fa ho svolto la mia attività, consistente in piccoli interventi, presso una clinica specializzata. Io e la struttura siamo stati condannati in solido a risarcire un paziente per un caso di infezione oculare verificatosi a seguito di un intervento di cataratta. A prescindere dal fatto che io non mi sento assolutamente responsabile per il danno procurato al paziente in quanto solo la struttura, e non io, curava la gestione sia della strumentazione che della camera operatoria, si è aggiunta una ulteriore conseguenza per me negativa. La mia compagnia di assicurazione si è rifiutata di risarcire il danno in forza di una clausola prevista nella mia polizza che esclude la operatività della garanzia in caso di condanna solidale dei responsabili. In aggiunta io non so come muovermi in questa complessa situazione anche in quanto la società che gestiva la struttura sanitaria è stata posta in liquidazione. Chiedo se la risposta del mio assicuratore sia corretta ed in ogni modo come devo comportarmi per tutelare i miei interessi.
La posizione assunta dal suo Assicuratore è a mio parere legittima. La sua polizza infatti garantisce esclusivamente la sua responsabilità individuale e non quella di terzi che per altro l’Assicuratore non conosce e dei quali non garantiva il rischio professionale. Non resta che appellare la sentenza, chiamando in manleva il suo assicuratore ove questo si defilasse, con l’obiettivo di vedersi riconosciuta la propria estraneità all’evento dannoso, richiedendo contestualmente la sospensiva della sua esecuzione.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura