Sono un anestesista dirigente medico presso un’azienda ospedaliera pubblica. Ho ricevuto, insieme alla mia azienda e a tutta l’equipe, una richiesta di risarcimento da un paziente per presunto danno da esso subito a seguito di un intervento chirurgico al quale io ho partecipato nella mia funzione di anestesista. Il mio assicuratore, al quale mi sono […]
Sono un anestesista dirigente medico presso un’azienda ospedaliera pubblica. Ho ricevuto, insieme alla mia azienda e a tutta l’equipe, una richiesta di risarcimento da un paziente per presunto danno da esso subito a seguito di un intervento chirurgico al quale io ho partecipato nella mia funzione di anestesista. Il mio assicuratore, al quale mi sono rivolto telefonicamente, mi ha consigliato di non effettuare alcuna denuncia di sinistro in quanto «il fatto non realizza ai sensi di polizza un sinistro denunciabile». Questa risposta mi ha lasciato abbastanza perplesso. Non vorrei perdere il diritto alla copertura assicurativa, magari per scadenza dei termini previsti nel contratto. Lei cosa ne pensa e cosa mi consiglia?
Ho trattato questo tema più di una volta e con piacere ripropongo la risposta nella convinzione che si tratti di un argomento importante per i dirigenti sanitari del Ssn. Questa volta lo rappresento in forma veramente sintetica auspicando che il suo consulente assicurativo le spieghi analiticamente il motivo della sua risposta sibillina. L’operatore sanitario del Ssn risponde soltanto di fronte all’erario quando sia acclarato che il suo comportamento concretizza la “colpa grave”. Insomma, ai fini della sua responsabilità e della conseguente efficacia della copertura assicurativa, l’evento dannoso non è quello cagionato al paziente bensì quello che l’Erario subisce in relazione alle somme che quest’ultimo ha dovuto versare al paziente. Quindi il sinistro non si realizza nel momento in cui avviene l’errore clinico, ma in quello in cui l’Erario procede all’esborso e conseguentemente mette in moto l’azione di rivalsa nei confronti degli operatori sanitari, direttamente ovvero tramite la Corte dei Conti. Nel suo caso effettivamente la citazione ricevuta non realizza un sinistro. Sarà sufficiente che lei trasmetta al suo Ente di appartenenza la citazione invitandolo, ai sensi del CCNL ad assumere la sua difesa.