«Leggiamo con stupore – spiega l’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari – della nuova proposta di implementare la figura dell’infermiere scolastico senza prevedere alcuna formazione specifica ulteriore rispetto alla laurea di primo livello»
«Mentre da più parti emergono critiche e richieste di chiarimenti su ruolo, formazione e inserimento dell’infermiere di famiglia e/o di comunità, in un contesto così complesso e articolato come quello delle cure primarie, domiciliari e territoriali, leggiamo con stupore della nuova proposta, da parte di più soggetti (De Palma – Nursing Up, De Caro – CNAI, Falli – OPI La Spezia 1, Falli – OPI La Spezia 2) che, accanto all’infermiere di famiglia, venga implementata e sostenuta quella dell’infermiere scolastico, addirittura già a partire dal prossimo settembre e senza prevedere alcuna formazione specifica ulteriore rispetto alla laurea di primo livello». Così l’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari in una nota.
«Ciò che colpisce di questa proposta – spiegano – è soprattutto l’approssimazione e l’autoreferenzialità che la connotano, in una materia pur così importante e delicata, che meriterebbe ben altro approccio. Come si può pensare di avanzare proposte credibili e congrue in tale campo, prescindendo da una, seppur essenziale, analisi storica e normativa dei servizi di medicina scolastica e degli attuali contesti organizzativi, ruoli e funzioni del medico specialista pediatra di libera scelta e dei servizi di pediatria di comunità e dell’organizzazione dipartimentale dell’area materno-infantile, nonché, nell’ambito dell’istituzione scolastica, del ruolo e funzioni del docente referente per l’educazione alla salute e delle modalità di programmazione e di elaborazione dei progetti di promozione ed educazione alla salute nelle scuole?».
«Come si può ritenere di proporre l’infermiere con laurea di primo livello nei ruoli per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – chiedono – quando oggi solamente i laureati magistrali in Scienze infermieristiche ed ostetriche, in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche e Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, possono accedere esclusivamente ai concorsi per l’insegnamento nella Classe A-15 “Discipline sanitarie” e purché il piano di studi abbia compreso almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in MED/45?»
«Analoghe considerazioni – proseguono – si potrebbero sviluppare sulle proposte relative alle “norme basilari di pronto soccorso, alla civica responsabilità sociale” e “ai bambini in difficoltà, ai portatori di handicap, agli studenti con patologie croniche”, sulle quali per il momento sorvoliamo per brevità. In Italia la situazione è molto chiara e non c’è bisogno di inventarsi nuove professioni o nuove specializzazioni perché la professione sanitaria della prevenzione dell’Assistente sanitario, nata nel 1919 – oltre 100 anni fa – come Assistente Sanitaria Visitatrice, ha sempre operato nell’assistenza scolastica, negli asili, nelle scuole, negli istituti, nelle colonie climatiche, nei consultori ed ha costruito e gestito per decenni in questo Paese, insieme ai Medici scolastici, i servizi di Medicina scolastica, come anche previsto dal proprio mansionario di cui al DPR 225/1974».
«Eppure, un poco di memoria storica alcuni (anche appartenenti alle stesse istituzioni che stanno promuovendo la figura dell’infermiere scolastico!) sembrano averla. È proprio la dott.ssa Cecilia Sironi (past president CNAI) ad aver affermato di recente: “Possibile che nessuno si ricordi – almeno fra chi è “stagionato come me” – del ruolo fondamentale nelle scuole (e non solo!) delle Assistenti sanitarie visitatrici degli anni dai Trenta agli anni Novanta del secolo scorso?”».
«Da allora, naturalmente, molte cose sono cambiate – precisano – nel sistema sanitario e scolastico italiano, ma non c’è dubbio alcuno che l’Assistente sanitario è confermato, dal D.M. n. 69 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario” e dalle Leggi nn. 42/1999, 251/2000, 43/2006 e 3/2018, nonché dagli ordinamenti didattici degli specifici corsi di laurea in Assistenza sanitaria L/SNT/4 della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (DM 19 febbraio 2009) e dallo specifico Codice deontologico, come la Professione sanitaria che per mandato istituzionale è specificamente addetta e preparata per operare (anche) nel mondo della scuola a tutti i livelli. Il nostro invito, quindi, è a preservare un rispetto reciproco, limitando i voli pindarici e collaborando nel condiviso intento di servire i Cittadini secondo i principi del saper essere e del saper fare» concludono.
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