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Qualora dovesse intervenire un recesso dell’azienda per sopravvenuta inabilità del dipendente, essa produrrà tutte le relative conseguenze ivi inclusa l obbligo di corrispondere dell’indennità sostitutiva del preavviso. Ciò nell’evidente considerazione dell’impossibilità di rispettare i termini previsti dall’art. 39 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e dall’art. 38 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza SPTA stante le condizioni di salute del dipendente impossibilitato a qualsiasi prestazione lavorativa. La suddetta indennità dovrà essere sempre corrisposta nella misura e secondo le modalità di computo prescritte dallo stesso articolo.