L’articolo 7 della Legge Gelli–Bianco distingue la responsabilità della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria. Più precisamente, la struttura sanitaria, sia pubblica che privata, che nell’esercizio della propria attività si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti della struttura stessa, risponde a titolo […]
L’articolo 7 della Legge Gelli–Bianco distingue la responsabilità della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria. Più precisamente, la struttura sanitaria, sia pubblica che privata, che nell’esercizio della propria attività si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti della struttura stessa, risponde a titolo di responsabilità contrattuale delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.