Il medico di base che certifichi l’assenza dal lavoro per malattia senza scrupolose verifiche, ancorché ingannato dal dipendente sulle sue condizioni di salute, può essere dichiarato corresponsabile per il danno erariale: lo ha stabilito la Corte dei Conti
Il medico di base che certifichi lo stato di malattia senza effettuare scrupolose verifiche può concorrere al danno erariale anche se vittima di raggiro da parte del dipendente, che mente deliberatamente su sintomi e condizioni di salute. Lo ha stabilito la Corte dei Conti Umbria sez. giurisd., con la sentenza n. 47 del 20 dicembre 2017, ampliando così i profili di responsabilità per gli Mmg.
Come scrive l’ADN Kronos, la vicenda trae origine da un procedimento, prima disciplinare e poi penale, avviato contro un dipendente pubblico che svolgeva le sue mansioni presso la Direzione Territoriale del lavoro dell’Umbria. Nello specifico, il soggetto aveva prodotto false attestazioni di malattia redatte da lui con firma e timbro di sanitari ignari, nonché certificati prodotti effettivamente da un medico che ne aveva invece confermato la provenienza. La Procura regionale si è rivolta alla Corte dei Conti competente per ottenere la condanna per danno erariale non soltanto nei confronti del dipendente pubblico, ma persino del sanitario che aveva emesso le relative certificazioni. Il medico in sede di giudizio si è difeso sostenendo di non essere stato coinvolto nel procedimento penale e di aver scrupolosamente verificato le condizioni fisiche del paziente. Ma, sulla base degli atti del procedimento penale acquisiti, la Corte dei Conti ha stabilito come emergesse un quadro diverso: in particolare, il paziente aveva palesato, in alcune intercettazioni telefoniche, la volontà di dichiarare al medico stati patologici inesistenti, certo che avrebbe emesso le relative certificazioni.
La Corte dei Conti ha quindi giudicato il medico corresponsabile dell’attuazione del disegno criminoso del lavoratore, seppur non dolosamente ma soltanto colposamente, condannandolo in via sussidiaria al risarcimento del danno patrimoniale all’Erario, pari alla metà dello stipendio indebitamente percepito dal lavoratore nel periodo coperto dalle sue certificazioni.
Consulcesi & Partners, network legale d’avanguardia nato sulla scia delle ventennali vittorie di Consulcesi nei Tribunali di tutta Italia al fianco dei medici, commenta: «Il concetto espresso dalla Corte dei Conti in questa pronuncia risulta allora piuttosto ‘rischioso’ per la categoria degli Mmg: se da una parte è corretto pretendere da un qualsiasi operatore sanitario che svolga la propria attività in maniera scrupolosa e diligente, dall’altra viene da chiedersi se, quando il paziente, come in questo caso, miri a fuorviare le valutazioni del medico, sia corretto attribuire a quest’ultimo una responsabilità, anche solo colposa, soprattutto oggi che l’intera categoria si trova sempre più esposta a potenziali contenziosi di natura professionale da parte dei pazienti».
LEGGI ANCHE: SE IL PAZIENTE NON COLLABORA CON IL MEDICO, QUESTI È RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE NEGATIVE DI UN’ERRATA TERAPIA?