“Costretti” dal datore di lavoro a prendere ferie pregresse forzate, non avranno alcun diritto all’indennizzo per “ferie non godute” riconosciuto qualche settimana fa da una sentenza della Corte Suprema. Consulcesi & partners: «I nostri legali a lavoro per tutelare un diritto sancito dalla Corte Suprema».
Ai medici non direttamente coinvolti nell’emergenza Covid-19, il lockdown può costare tempo e denaro. “Costretti” dal datore di lavoro a prendere ferie pregresse forzate, non avranno alcun diritto all’indennizzo per “ferie non godute” riconosciuto qualche settimana fa da una sentenza della Corte Suprema. A denunciare questa situazione sono i legali di C&P, secondo i quali si è venuto a creare un potenziale paradosso. «Questa situazione da un lato determina un periodo di forzoso riposo neppure equiparabile ai benefici previsti in caso di libera fruizione delle ferie e, dall’altro, viene ad incidere sul potenziale diritto di richiedere la monetizzazione per le ferie pregresse non potute godere in passato per responsabilità dell’azienda», spiegano i legali.
A inizio luglio la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza storica per i professionisti sanitari. A seguito dell’ordinanza n. 13613 pubblicata il 2 luglio scorso, i giudici hanno riconosciuto ai medici il rimborso economico per le ferie non godute, non per scelta del professionista, fornendo così un’interpretazione della normativa interna sempre più conforme alle direttive europee in materia, si legge in una nota. «Con questa sentenza – commenta Consulcesi & Partners – viene riconosciuto un diritto fondamentale. Oggi, infatti, è possibile richiedere il risarcimento del pregiudizio patito dal medico ogni qual volta sia dimostrato che non abbia potuto usufruire del previsto periodo di ferie, per motivi estranei alla sua condotta e quindi imputabili all’amministrazione. Il diritto all’indennità sostitutiva potrà essere reclamato soltanto al termine del suo rapporto di lavoro, dimostrando di non averne potuto godere per motivi tutti riconducibili ad esigenze aziendali, ovvero a carenze organizzative che ne hanno impedito l’agevole fruizione».
L’emergenza Covid-19 rischia di vanificare questo importante risultato, si legge. Molte aziende sanitarie, infatti, hanno dovuto utilizzare lo strumento delle ferie forzate per ovviare al periodo di blocco delle attività imposto a causa della pandemia. Questo nonostante, in linea di principio, nessuna norma autorizzerebbe il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore in deroga alle previsioni stabilite dai CCNL di riferimento. Il diritto irrinunciabile alle ferie è garantito dall’art. 36 co. 3 della nostra Costituzione e peraltro emerge anche nella Direttiva 2003/88/CEE, del 4 novembre 2003.
Su questo non dovrebbero esserci deroghe, si legge ancora. Neanche l’emergenza coronavirus può essere considerata come un’eccezione alla regola generale, nemmeno con il DPCM del 08.03.2020, il quale ha stabilito che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono utilizzare vari strumenti per “giustificare” l’assenza, tra i quali il ricorso alle ferie pregresse. Secondo i legali di C&P, anche se è comprensibile che molte strutture sanitarie abbiamo optato per le ferie forzate per preservare lo stipendio del lavoratore, questo ha però danneggiato ulteriormente il medico nei suoi diritti. «Così facendo non solo il dipendente è stato posto in riposo forzato che, è bene ricordarlo, è cosa ben diversa dalle ferie, ma rischia di veder compromesso il potenziale diritto a ottenere la monetizzazione delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro», dicono i legali.
La questione delle ferie forzate durante il fermo per Covid-19 è controversa e C&P sta analizzando la situazione per poter essere sempre al fianco dei medici e sostenerli nell’esercizio della loro professione. Può rivolgersi a Consulcesi & Partners che risponde al numero verde 800.122.777 o sul sito www.consulcesiandpartners.it.
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