Sono un ortopedico libero professionista, assicurato per la mia responsabilità professionale con una compagnia di assicurazione che si presenta come specializzata nelle polizze di responsabilità sanitaria. Alcuni mesi orsono ho ricevuto una richiesta di risarcimento da un paziente che lamenta di aver ricevuto un pregiudizio fisico a seguito ad un mio intervento di riduzione di […]
Sono un ortopedico libero professionista, assicurato per la mia responsabilità professionale con una compagnia di assicurazione che si presenta come specializzata nelle polizze di responsabilità sanitaria.
Alcuni mesi orsono ho ricevuto una richiesta di risarcimento da un paziente che lamenta di aver ricevuto un pregiudizio fisico a seguito ad un mio intervento di riduzione di una frattura. La compagnia di assicurazione, alla quale ho trasmesso la richiesta, mi ha risposto che non potrà occuparsi della pratica in quanto a suo parere l’intervento esulava dalle attività da me dichiarate all’atto della stipula della polizza.
Mi sono stupito di tale risposta in quanto sono sicuro di aver dichiarato all’assicuratore in maniera ampia e corretta il contenuto della mia attività clinica. Il presunto danneggiato, al quale avevo dato i riferimenti del mio assicuratore, ha ricevuto un identico rifiuto insieme al suggerimento di rivolgersi direttamente a me.
Lei ritiene corretto il comportamento dell’Assicuratore; comunque cosa posso fare per far valere il mio diritto alla tutela assicurativa?
La sua questione tira in ballo due temi, ambedue estremamente critici.
Il primo è quello delle correttezza dell’attività precontrattuali. Lei afferma di aver dichiarato in maniera completa e fedele il complesso delle sue attività cliniche tra le quali è compresa anche quella in questione. Non essendo in possesso della relativa documentazione non mi trovo nelle condizioni di confermare o smentire la sua dichiarazione. Posso invece ricordare che la fase contrattuale, quella della compilazione della proposta/questionario risulta essenziale per la efficacia della garanzia. Troppo spesso questa fase viene trascurata sia dal medico che dall’assicuratore. Essa invece merita la miglior attenzione ed ogni approfondimento allo scopo della massima adeguatezza del contratto alla situazione obbiettiva del rischio. Non rinuncio pertanto a ricordare ancora una volta l’importanza di affidarsi ad un consulente assicurativo specializzato nella specifica materia della Responsabilità sanitaria.
Il secondo tema è quello della impraticabilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’Assicuratore. In effetti attualmente la polizza di assicurazione da lei contratta non consente all’eventuale terzo danneggiato di citare direttamente il suo assicuratore per ottenere il risarcimento. Ciò accade invece nella Responsabilità Civile Auto nella quale il danneggiato può disinteressarsi dell’automobilista che gli ha procurato il danno rivolgendosi direttamente all’Assicuratore del medesimo (da qualche tempo addirittura alla propria compagnia). Pertanto oggi a lei non rimane che farsi carico direttamente della sua difesa chiamando eventualmente in giudizio la sua compagnia di assicurazione per vedersi riconosciuto il diritto alla copertura assicurativa. Ma attenzione! Prima di agire sia sufficientemente certo della fondatezza delle sue ragioni in quanto il costo delle spese legali potrebbe risultare assai elevato (non solo quelle del suo legale ma in caso di soccombenza anche quelle del legale della compagnia). Su questo punto potrebbe risultare una scelta molto accorta quella di munirsi di una polizza di tutela legale.
Termino con una notizia prospetticamente positiva. Il D.D.L. Gelli, in corso di approvazione al Senato, risolverà almeno in parte le questioni come la sua in quanto esso prevede la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia (come nel ramo Auto).