Quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale determinerebbe «il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche”»
Colpo di scena nella vicenda delle linee guida relative alle cure domiciliari di pazienti con Covid-19. Dopo che il Tar del Lazio, con sentenza n.419 del 15 gennaio 2022, ha annullato la Circolare del Ministero della Salute (mutuata dalle Linee Guida dell’Aifa) inerente la “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2”, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza fino alla discussione collegiale che si terrà alla camera di consiglio del 3 febbraio prossimo.
Dopo aver considerato «sintetica» la motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che «afferma la natura vincolante […] della circolare ministeriale», il Consiglio di Stato sostiene che «il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica […] sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto».
Di conseguenza, non emergerebbe «alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale».
Per questi motivi la sospensione della circolare, «lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato». Pratiche «che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».
Secondo quanto invece sancito dal Tar del Lazio, quanto previsto dalla circolare «si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». In particolare, il Tribunale ha fatto riferimento alla parte in cui, nei primi giorni di malattia da Covid-19, viene prevista una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, nonché a quella relativa alle indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid-19.
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