Ai sensi dell’art. 2, comma 1, il contratto collettivo sottoscritto in data 19/12/2019 riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla sua parte giuridica che per quella economica. Il contratto in parola introduce numerose novità tra le quali l’aumento della retribuzione che deve essere già presente con la retribuzione […]
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, il contratto collettivo sottoscritto in data 19/12/2019 riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla sua parte giuridica che per quella economica.
Il contratto in parola introduce numerose novità tra le quali l’aumento della retribuzione che deve essere già presente con la retribuzione di gennaio 2020 ed il riconoscimento degli arretrati 2016-2018.
Per quanto attiene a questi due aspetti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
Da ciò consegue che l’adeguamento economico stabilito dall’accordo e gli arretrati maturati a decorrere dal 1/01/2016 avrebbero dovuto essere liquidati, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni collettive, al più entro il mese di gennaio 2020, risultando in realtà esigibili già dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo.
Peraltro, la tassazione applicabile trattandosi di emolumenti pregressi dovrebbe essere quella separata più favorevole per il Dirigente sanitario.
Qualora l’Azienda ritardi nell’erogazione degli emolumenti si può quindi sollecitare, con apposita diffida il pagamento di tutti gli arretrati con i rispettivi interessi maturati, ben potendosi successivamente intraprendere, nel caso di persistenza del diniego, nella proposizione di apposita iniziativa giudiziale anche per via monitoria con relativo aggravio per sorte ed interessi.