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Ai sensi dell’art. 16 del contratto integrativo della dirigenza medica :“ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spettano un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione”. Tale riposo, correlato alla particolare tipologia di attività svolta, si configura come periodo unico da fruire annualmente. Pertanto, nell’arco temporale di un anno, il dipendente potrà esercitare il suddetto diritto, a condizione che allo stesso, venga riconosciuta l’esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti, anche in caso di mutamento dell’Azienda di appartenenza. In tale ultima ipotesi, infatti, il dipendente, qualora non abbia utilizzato detto riposo presso l’Azienda di provenienza, potrà fruirne nell’ Azienda di nuova destinazione.