Quali sono le mansioni e le responsabilità di un direttore sanitario, con un approfondimento sulle possibili principali coperture assicurative che lo riguardano.
La figura del direttore sanitario di ospedale pubblico è stata istituita moltissimi anni fa. La sua nascita viene formalmente fatta risalire al Regio Decreto n.1631 del 30 settembre 1938. In realtà, il ruolo di direttore sanitario, nella sostanza, è certamente precedente. A tal proposito, è opportuno citare addirittura l’Art.83 del “Regolamento generale sanitario” del 1901, nel quale si specifica che “[c]hiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al Prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell’istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio.” Ma che cosa fa un direttore sanitario oggi? Quali sono le sue competenze?
Il direttore sanitario è un dirigente di una struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, il cui ruolo è quello di garantire la qualità delle prestazioni erogate. Più nello specifico, egli ha il compito di supervisionare le attività della struttura, al fine di garantire che ogni prestazione erogata rispetti tutti i parametri di sicurezza e di professionalità necessari. Tale figura ha, pertanto, responsabilità elevatissime, che possono anche assumere rilievi di natura penale.
Ma vediamo, più nel dettaglio, quali sono i principali adempimenti che un direttore sanitario deve rispettare.
In primo luogo, egli deve garantire che, all’interno della struttura sanitaria, operi esclusivamente personale qualificato e opportunamente abilitato. L’eventuale negligenza da parte del direttore sanitario rispetto a tale verifica, può avere ripercussioni piuttosto gravi. Come riporta l’Art.483 del Codice Penale, “[c]]hiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.” Una tale trascuratezza può far chiamare in correità il direttore sanitario in merito all’esercizio abusivo di professione (Art.348 Codice Penale), punito con una pena da uno a cinque anni e con una multa da 15.000 € a 75.000 €.
Una ulteriore responsabilità che ricade sul direttore sanitario è quella relativa al controllo, la verifica e la manutenzione di tutte le apparecchiature diagnostiche e terapeutiche e di tutti gli impianti e le attrezzature presenti nella struttura. Inoltre, verifica l’aggiornamento delle procedure per quanto riguarda le operazioni di pulizia, sterilizzazione e conservazione dei farmaci. È chiaro che il medico incaricato di tale ruolo non può avere la competenza specifica personale per effettuare dettagliatamente questo tipo di controlli, pertanto lo fa affidandosi a professionisti tecnici specializzati, tenuti a rilasciare apposite certificazioni. Rileviamo che anche la semplice maldestra conservazione dei verbali delle verifiche può comportare pesanti sanzioni amministrative.
Ricordiamo inoltre quanto riporta l’Art.70 del Codice deontologico: “Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.” L’inosservanza degli obblighi riportati nel Codice deontologico sono punibili con sanzioni promosse anche d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, e possono portare, nei casi più gravi, alla radiazione dall’Albo.
Da quanto brevemente riportato – e si tratta solamente di un resoconto assai parziale delle responsabilità e delle funzioni di un direttore sanitario – risulta chiaro che la sola polizza di responsabilità civile professionale dei medici non è sufficiente a coprire tutti i rischi del caso. In particolare, vanno coperte le perdite patrimoniali connesse con l’esercizio di tutte le funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale e aziendale, che sono invece generalmente escluse dalla polizza RC sanitaria di base. In taluni casi, potrebbe essere anche necessaria una estensione alla responsabilità di tipo amministrativo, per contenziosi con la Corte dei Conti. E, perché no, anche valutare una buona tutela legale, per garantirsi le spese di difesa in ambito penale, non sarebbe da escludere. Al fine di ottenere la migliore copertura possibile, suggeriamo di avvalersi della competenza specifica di chi da anni tutela i professionisti della salute.