La Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 settembre 2016 n. 17773 ha precisato che l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, oltre al personale medico e tecnico di radiologia per il quale opera una […]
La Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 settembre 2016 n. 17773 ha precisato che l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, oltre al personale medico e tecnico di radiologia per il quale opera una presunzione assoluta di rischio ai sensi dell’art. 1 L. n. 460 del 1998, anche a tutto il personale sanitario che abitualmente opera in una “zona controllata”, cioè, ai sensi del DPR n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), un luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all’anno.