La normativa del d.l. 44/21 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assegnare al dipendente che rifiuta la vaccinazione, mansioni alternative anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, che in ogni caso non implichino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione […]
La normativa del d.l. 44/21 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assegnare al dipendente che rifiuta la vaccinazione, mansioni alternative anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, che in ogni caso non implichino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque ad oggi non oltre il 31 dicembre 2021.
La giurisprudenza in questi mesi sta delineando nelle sentenze le prime casistiche sulla legittimità dell’aspettativa non retribuita, che essenzialmente può dipendere dalla tipologia dei servizi offerti dalla struttura o anche dalle dimensioni e in generale da tutte quelle circostanze in non è possibile assegnare al medico a mansioni che possano comunque garantire una prestazione lavorativa in spazi separati e non comunicanti con i soggetti fragili.