Con la sentenza n. 27612/2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, fatto salvo il principio per cui nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è sempre onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del […]
Con la sentenza n. 27612/2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, fatto salvo il principio per cui nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è sempre onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, deve escludersi la responsabilità del medico allorché, valutata la correttezza della prescritta terapia e dell’informativa rilasciata sui rischi connessi al mancato rispetto del programma di controlli, sia stata la paziente ad omettere di recarsi a visita impedendo la prevista verifica d’efficacia della terapia.
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