I consigli del tributarista per mettersi in regola con il Fisco sfruttando le ultime novità legislative
Ho una cartella di pagamento che mi è stata notificata da Equitalia nel 2010. Posso usufruire della “rottamazione”?
È il quesito che un nostro lettore, un pediatra di Torino, pone alla nostra Redazione. A fare chiarezza è il tributarista Giulio Palazzo, titolare di uno dei più importanti studi commercialisti di Roma, con cui prosegue la collaborazione sui temi di materia fiscale.
«Il D.l. 193 del 22 ottobre 2016 – spiega il dottor Palazzo – prevede la possibilità di “rottamare” i debiti iscritti a ruolo negli anni compresi tra il 2000 ed il 2015. I principali benefici derivanti dalla “rottamazione” delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e delle somme aggiuntive legate ai ritardi/omessi pagamenti da parte del contribuente. Chi deciderà di aderire alla procedura dovrà pagare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (Imposta Ires, Irpef, Irap etc.) e i relativi interessi, gli aggi maturati a favore dell’agente, le eventuali spese per procedure esecutive (se avviate) e le spese di notifica».
A questo punto, però, bisogna seguire un percorso preciso. «Per aderire alla procedura il contribuente dovrà presentare entro il 23 gennaio 2017 un istanza indicando le modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o 4 rate) e con l’impegno a rinunciare alle eventuali liti giudiziarie in essere. L’Agente della riscossione comunicherà entro il 24 aprile 2016 l’ammontare complessivo delle somme dovute e la scadenza delle 4 rate nel caso in cui il contribuente non abbia optato per il pagamento in un’unica soluzione. Il D.l. specifica che le 4 rate previste non avranno importo uguale, la prima e la seconda saranno ciascuna pari ad 1/3 del debito complessivo, la terza e la quarta ciascuna pari ad 1/6; inoltre il decreto prevede che il termine massimo entro cui dovrà essere pagata la terza rata è il 15 dicembre 2017. Il mancato o insufficiente pagamento anche di una solo rata, determinerà la decadenza immediata dall’agevolazione ed il ritorno alla posizione precedente».
Secondo il dottor Palazzo quindi il nostro lettore può usufruire della rottamazione, ma il suo consiglio «è valutare il singolo caso tenendo conto dei stringenti tempi previsti dal decreto per l’estinzione del debito».