Ma un dirigente medico sanitario del Ssn può essere chiamato a rispondere per responsabilità contabile amministrativa? Sono stato da poco nominato direttore di presidio in un’azienda ospedaliera laziale. Il mio assicuratore, con il quale in passato stipulai una polizza a copertura della mia responsabilità per colpa grave, mi ha informato del fatto che dovrei ampliare questa […]
Ma un dirigente medico sanitario del Ssn può essere chiamato a rispondere per responsabilità contabile amministrativa? Sono stato da poco nominato direttore di presidio in un’azienda ospedaliera laziale. Il mio assicuratore, con il quale in passato stipulai una polizza a copertura della mia responsabilità per colpa grave, mi ha informato del fatto che dovrei ampliare questa polizza estendendola anche alla copertura dei danni di natura contabile amministrativa. Mi fido del mio assicuratore ma proprio non riesco a capire cosa mai c’entri la professione del medico con i fatti contabili amministrativi. Gradirei che lei mi spiegasse questo aspetto, poco comprensibile.
Un pubblico dipendente, come Lei è, risponde dei danni di qualsiasi natura che possa procurare a terzi ovvero all’Ente di appartenenza o alla P.A. ( in ogni caso limitatamente al caso di accertata colpa grave). Tutto questo in base al codice civile ed alle leggi che regolamentano i rapporti tra dipendenti e Pubblica amministrazione. I danni procurati possono essere individuati in due grandi categorie: in primo luogo quelli fisico/materiali che più direttamente attengono alla professione del medico (il danno procurato all’integrità fisica del paziente) e le loro eventuali conseguenze di natura patrimoniale; in secondo luogo i danni di natura puramente patrimoniali (quelli che si verificano a prescindere da un danno di natura fisico/materiale). Orbene, nella sua qualità di direttore di presidio, lei gestisce beni e risorse umane appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Conseguentemente lei è responsabile nei confronti del suo Ente in caso di erronea e quindi dannosa gestione di tali risorse. La polizza per colpa grave da lei stipulata copre il danno di natura fisico/materiale, quello di natura tipicamente sanitaria. Pertanto, ove ritenga di garantirsi anche di quel ulteriore profilo di rischio riveniente dalla sua funzione di gestore di risorse pubbliche, dovrà stipulare un’altra polizza, in verità di un costo veramente contenuto. In tal la sua copertura sarà effettivamente integrale: