Sono un ortopedico libero professionista. Ho stipulato con il medesimo assicuratore sia una polizza a garanzia della mia responsabilità professionale che una polizza di assistenza legale. La seconda copertura è stata da me stipulata proprio su suggerimento del mio assicuratore. Per Lui non è stato difficile convincermi del fatto che fosse preferibile scegliermi in caso […]
Sono un ortopedico libero professionista. Ho stipulato con il medesimo assicuratore sia una polizza a garanzia della mia responsabilità professionale che una polizza di assistenza legale. La seconda copertura è stata da me stipulata proprio su suggerimento del mio assicuratore. Per Lui non è stato difficile convincermi del fatto che fosse preferibile scegliermi in caso di necessità un mio legale di fiducia piuttosto che affidarmi soltanto a quello della compagnia di assicurazione. Invece alla prima occasione ho scoperto che la mia polizza di assistenza legale è efficace soltanto ad esaurimento del massimale della polizza di responsabilità professionale: in pratica mai; in sostanza la somma massima messa a disposizione nella polizza di responsabilità (€ 500.000,00) è difficilmente superabile! Non sembra anche a Lei che questo particolare svuoti quasi del tutto la sostanza della copertura?
Mi viene difficile dissentire dal suo pensiero! In effetti tutte le polizze di tutela Legale prevedono questa clausola c.d. di “2° Rischio”. Meno facile invece è per me dare le motivazioni e la ratio di questo approccio assunto dagli assicuratori. Se fossi un cliente assicurato, e non un frequentatore di questioni assicurative, non riuscirei a comprendere il motivo per il quale a fronte del pagamento di un premio pieno si debba ricevere una garanzia assicurativa residuale. In pratica la effettiva integrale assistenza legale si riferisce essenzialmente soltanto al caso della responsabilità penale per la quale per principio è inibita la copertura assicurativa. Conseguentemente, non potendo esserci una polizza di responsabilità penale, la assistenza legale opera in maniera diretta ed immediata.
Concludo ricordando che l’assicurazione dell’assistenza legale può contenere tuttavia una reale valenza per il medico anche nell’area della responsabilità civile e contabile amministrativa ove la polizza preveda il rimborso delle spese legali in caso di chiamata in causa dell’assicuratore non costituitosi in giudizio. Infatti allo stato può verificarsi che l’Assicuratore, per una propria valutazione, decida di non costituirsi in giudizio abbandonando l’assicurato al suo “destino processuale”. La copertura delle spese dell’azione di manleva, quando prevista nella polizza, colma quindi una lacuna importante. Ma quando il disegno di legge Gelli diventerà legge allora questa garanzia perderà la sua importanza. Infatti tra le norme innovative più importanti il D.L. prevede la possibilità dell’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione. Una ottima iniziativa coerente all’istituto della obbligatorietà dell’assicurazione e della tutela non soltanto dei terzi ma anche dei medici assicurati.