Il documento ufficiale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali indirizzato alla Federazione Italiana Massofisioterapisti
I massofisioterapisti non sono professionisti sanitari e, dunque, non sono soggetti all’obbligo di formazione continua. Lo chiarisce in un documento ufficiale l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, indirizzato alla Federazione Italiana Massofisioterapisti. L’Agenas spiega infatti che «sono destinatari dell’obbligo ECM i soli professionisti sanitari, qualificati come tali dalla normativa di riferimento» e che «la Commissione nazionale per la formazione continua non ha il potere di estendere l’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente».
Tuttavia, la Commissione ricorda poi che la stessa, il 27 marzo del 2015, si era già espressa proprio sulla questione, sostenendo che solo i massofisioterapisti in possesso di un titolo considerato come equivalente o equipollente al titolo di fisioterapista sono sottoposti alla normativa ECM. «Tuttavia – si può ancora leggere –, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell’ambito della salute, appare ragionevole prevedere che tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all’aggiornamento professionale continuo».
Non solo: «Appare altresì ragionevole ritenere che l’anzidetto aggiornamento professionale possa essere riconducibile all’ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l’esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo ECM, e un obbligo formativo non riconducibile all’ECM per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM».
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