È vero che i medici in pensione che hanno dato la loro disponibilità per effettuare le vaccinazioni si vedranno sospendere il trattamento pensionistico per il periodo in cui svolgeranno questa attività? L’art. 3 bis del D.L. 2/21 convertito nella l. 29/21 sembrerebbe aver sospeso il trattamento previdenziale per le mensilità in cui l’incarico verrà retribuito. […]
È vero che i medici in pensione che hanno dato la loro disponibilità per effettuare le vaccinazioni si vedranno sospendere il trattamento pensionistico per il periodo in cui svolgeranno questa attività?
L’art. 3 bis del D.L. 2/21 convertito nella l. 29/21 sembrerebbe aver sospeso il trattamento previdenziale per le mensilità in cui l’incarico verrà retribuito. Va precisato però che la norma è scritta in modo poco chiaro e questo tipo di interpretazione non sembra conciliabile sia con la ratio dell’iniziativa di estendere ai pensionati la possibilità di ricevere incarichi retribuiti per fronteggiare le esigenze Covid-19, sia con le logiche che presiedono il nostro sistema previdenziale. Per questo motivo, si può fondatamente ritenere l’unica interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe essere quella per cui l’art. 3 bis nell’ultimo capoverso vuole intendere che i compensi percepiti per l’attività di vaccinatore non andranno ad incidere sui criteri di calcolo dell’emolumento pensionistico, così da aumentarlo in futuro. La criticità comunque è in valutazione e le Istituzioni si stanno muovendo per trovare una soluzione legislativa che espliciti meglio diritti e doveri, andando ad integrare la norma attualmente non esaustiva.