Secondo la sentenza n. 17696/2020 della Corte di Cassazione, tra le obbligazioni pacificamente a carico della struttura sanitaria c’è quella di “garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo”. La Corte afferma, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore […]
Secondo la sentenza n. 17696/2020 della Corte di Cassazione, tra le obbligazioni pacificamente a carico della struttura sanitaria c’è quella di “garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo”.
La Corte afferma, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo.