Il D.M. Salute 31 marzo 2008 ammette la consegna anticipata dei medicinali in assenza di ricetta medica, soltanto in presenza di specifiche condizioni. Essenzialmente la possibilità viene data per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da una patologia cronica a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in […]
Il D.M. Salute 31 marzo 2008 ammette la consegna anticipata dei medicinali in assenza di ricetta medica, soltanto in presenza di specifiche condizioni.
Essenzialmente la possibilità viene data per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da una patologia cronica a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco: come ad esempio la presenza in farmacia di ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso medicinale, essere in possesso di una ricetta scaduta, conoscenza diretta del farmacista, etc.
Il farmacista dovrà sempre informare il paziente dell’eccezionalità della situazione invitandolo a prendere tempestivamente contatto con il medico curante e dovrà annotare la circostanza nell’apposito registro.
Le deroghe dunque sono possibili e sono essenzialmente mirate a tutelare la salute del paziente in un momento eccezionale, ma affinché la condotta del farmacista possa essere considerata legittima occorre che le regole previste dal D.M. Salute 31 marzo 2008 vengano scrupolosamente seguite.
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