Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 30999 del 30/11/18) ha delineato in maniera molto precisa il concetto di diligenza del professionista con riferimento specifico ai medici, precisando che ad essi è richiesta la diligenza del “professionista medio” da intendersi non come un professionista mediocre, ma anzi bravo cioè serio, preparato zelante […]
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 30999 del 30/11/18) ha delineato in maniera molto precisa il concetto di diligenza del professionista con riferimento specifico ai medici, precisando che ad essi è richiesta la diligenza del “professionista medio” da intendersi non come un professionista mediocre, ma anzi bravo cioè serio, preparato zelante ed efficiente. Da ciò si può ragionevolmente desumere che anche se la tipologia del sintomo rende difficile la diagnosi il medico non può limitarsi ad agire in maniera superficiale sottovalutando possibili alternative, anche se statisticamente meno probabili.