Il rapporto tra le ore di riposo e la responsabilità professionale
Sono un giovane neurochirurgo, e mi chiedo se potrei essere ritenuto responsabile di un danno provocato ad un paziente durante un intervento da me eseguito in intra-moenia su un paziente nel periodo di riposo previsto dalla nuova legge.
Rispondo oggi ad un quesito interessante ed attuale che mi dà anche l’occasione di ribadire concetti ormai consolidati relativamente alla responsabilità del medico dipendente del S.S.N. In primo luogo sottolineo che la ratio della nuova norma risiede non solo nella tutela degli operatori sanitari, spesso sottoposti ai c.d. turni massacranti, ma anche – e aggiungerei – soprattutto a garanzia dei pazienti. Rammento quindi un principio essenziale in tema di responsabilità, quello del “nesso causale”. In sostanza per l’individuazione della responsabilità è necessario che vi sia un nesso tra il comportamento colposo ed il danno. In altre parole esiste responsabilità in quanto emerge un danno e questo sia dipeso da un comportamento inadeguato del sanitario.
Nella fattispecie in questione, quindi, è necessario che il danno sia stato provocato specificatamente da una situazione psicofisica del medico inadeguata proprio in funzione del mancato riposo prescritto. Quindi proprio la decisione imprudente di effettuare comunque l’intervento deve essere la causa del danno al paziente. Non vi è dubbio che in questo caso la responsabilità del medico sia compromessa. Egli infatti ha messo in atto un comportamento colposo che ha causato il danno. Fatti salvi ovviamente i casi di situazioni di urgenza. Ma non finisce qui. Il medico del SSN, come noto, risponde solo in caso di colpa grave accertata dalla Corte dei Conti, l’organo giudiziario deputato a giudicare in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti. Orbene il medico potrà essere condannato a risarcire il danno alla P.A. solo nel caso in cui fosse accertato che la sua colpa è grave, cioè dovuta ad un comportamento grossolanamente erroneo in relazione alla situazione.
Tutto ciò naturalmente trascurando di affrontare la materia disciplinare che comunque potrebbe essere attivata a prescindere dall’emergere di un danno ad un paziente.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura