I rischi della clausola che esclude dalla garanzia i fatti già noti
Sono un medico anestesista, dirigente sanitario presso una azienda ospedaliera pubblica in Sardegna. Alcuni anni fa ho sottoscritto una polizza di responsabilità professionale per colpa grave. Mi era stato precisato che la garanzia era veramente completa in quanto aveva una clausola che garantiva i danni anche antecedenti fino a 10 anni prima. Qualche mese orsono ho ricevuto una comunicazione dalla mia Azienda ospedaliera con la quale mi si informava del fatto che era stata aperta una pratica presso la Corte dei Conti per l’eventuale recupero a mio carico del risarcimento effettuato a tacitazione di un danno risalente addirittura al 2009. Non mi sono preoccupato affatto, a parte il fastidio per una vicenda della quale non mi sono mai sentito assolutamente responsabile. Ho informato il mio assicuratore al quale, su sua richiesta, ho inviato l’intera documentazione sanitaria. Con vero stupore e rammarico la compagnia mi ha risposto rifiutando di “farsi carico del danno ed assumerne la gestione in quanto risultava dagli atti che l’evento dannoso fosse a mia conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza”. Mi sento veramente oggetto di un raggiro. Mi può spiegare se veramente non ho alcun diritto alla protezione assicurativa dopo aver pagato il premio per tanti anni?
Probabilmente Lei ha stipulato una polizza la cui definizione di “Fatto o Circostanza nota” risulta particolarmente punitiva per l’Assicurato. Questa clausola statuisce infatti che, pur in presenza della garanzia retroattiva, sono esclusi dalla copertura quei danni a conoscenza dell’assicurato prima della stipula della polizza o per i quali comunque l’assicurato era a conoscenza di circostanze e/o fatti che potevano ragionevolmente far presumere che sarebbe pervenuta una richiesta di risarcimento. A parte la oggettiva indeterminatezza di questa clausola bisogna aggiungere che nella pratica la procedura presso la Corte dei conti inizia sempre dopo la definizione della vertenza in sede civile. Quindi normalmente il medico è sempre a conoscenza di quest’ultima quanto meno in quanto viene richiesta la sua collaborazione a fini istruttori. Ne deriva che nella stragrande maggioranza dei casi, come il suo, la garanzia non opera. In conseguenza debbo purtroppo confermarle che l’impostazione del suo Assicuratore è giuridicamente corretta, astenendomi da qualsiasi contrario e facile giudizio di natura etica. Oggi sono a disposizione polizze con un contenuto ben più solido e concreto e che quindi hanno sanato questa iniqua situazione. Il testo di queste polizze infatti considera “fatto noto” (e quindi capace di escludere la garanzia) soltanto l’elemento obbiettivo della comunicazione formale della propria azienda al medico “di aver trasmesso alla corte dei conti una segnalazione circa l’avvenuto risarcimento a terzi di un danno nel quale il medico risulta coinvolto”. Nessuna efficacia giuridica ha quindi la circostanza che il medico assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, avesse conoscenza della vertenza. Le suggerisco di modificare la sua polizza in questo senso; anche se questo avrà effetto soltanto per il futuro e non sarà certo riparatorio circa la questione in corso nel quale è stato coinvolto.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura