La “disdettabilità” delle polizze di responsabilità professionale per sinistro
Sono un odontoiatra libero professionista con oltre venti anni di attività. Dopo vent’anni sono incappato nel primo incidentale professionale. Un mio cliente mi ha chiesto di essere risarcito per un “impianto” da me, a suo dire, installato in maniera scorretta. Ovviamente ho subito denunciato l’accaduto al mio Assicuratore con il quale ho in corso una polizza ormai, con numerose modifiche e aumenti di premio, da oltre dieci anni. Il mio Assicuratore, con inaspettata tempestività, mi ha disdetto la polizza. Preciso che la questione riguarda una richiesta di modeste dimensioni economiche.
In effetti il contratto di assicurazione, compreso quello della Responsabilità medica, è un contratto tra privati. Le regole sono preventivamente stabilite tra le parti e da esse accettate. Quindi, dal punto di vista formale nulla si può eccepire all’Assicuratore. Spesso tuttavia l’Assicuratore fa un uso inopportuno di tale facoltà, come mi sembra nel suo caso.
Tuttavia quando – speriamo presto – l’assicurazione della responsabilità medica obbligatoria avrà regole certe e precise allora avrà efficacia una norma circa la facoltà dell’assicuratore di disdettare le polizze a seguito di sinistro. Infatti la bozza del Decreto Presidenziale – che con ingiustificato ritardo ancora non vede la luce – prevede che la polizza potrà essere disdettata solo dopo la completa definizione di almeno due danni. E, con i ritmi del nostro sistema giudiziario, questa regola sembra garantire una durata a vita intera delle polizze.
Quindi non ci rimane che attendere ed anche sperare che gli Assicuratori, notoriamente abilissimi, non escogitino qualche contromossa a loro vantaggio!
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura