L’inversione dell’onere della prova nella responsabilità medica
Sono un urologo ospedaliero e mi sono trovato coinvolto in una questione in cui sono stato lasciato solo dalla mia azienda e dal mio assicuratore con cui avevo da tempo stipulato una polizza di RC per colpa grave. Ciò che mi ha sorpreso ed infastidito è che sono stato costretto, con il supporto del mio legale, a provare che non ero assolutamente responsabile del fatto che mi era sto imputato, mentre il mio accusatore si era soltanto limitato ad accusarmi e richiedermi il risarcimento. La vicenda si è fortunatamente conclusa bene per me, a parte il costo delle spese legali. Tuttavia non l’ho ancora “digerito” e continuo a sentirmi vittima di un’iniquità legale. Mi può spiegare la “ratio” di questa procedura?
Lei tocca un tema veramente critico nell’area della responsabilità professionale medica. Molti esperti, ed anche l’attuale Ministro della salute, fanno risalire a questa “inversione dell’onere della prova” una grande responsabilità nel fenomeno della medicina difensiva e conseguentemente di una esagerata crescita della spesa sanitaria nazionale (si parla di € 14 miliardi di spesa aggiuntiva). In pratica il medico sarebbe costretto a prescrivere accertamenti aggiuntivi superflui e molto onerosi al fine di evitare di essere accusato di non aver fatto tutto il possibile per il miglior accertamento diagnostico.
Questa teoria della inversione dell’onere della prova è il frutto della giurisprudenza per la quale anche la responsabilità civile del medico ospedaliero è di natura contrattuale, e pertanto spetta al medico in quanto “debitore” della prestazione sanitaria a dover dare la prova della sua innocenza. Un’annotazione, di parziale conforto per lei, è che proprio il Ministro della Salute molto recentemente ha suggerito di tornare per legge alla procedura per la quale l’onere della prova circa la responsabilità debba tornare a colui che richiedere il risarcimento. Tutti gli addetti ai lavori attendono che questa proposta diventi realtà. Infine, difendo l’operato del suo assicuratore. Lui non l’ha abbandonata ma, in quanto assicurava esclusivamente la sua responsabilità per colpa grave di fronte alla Corte dei Conti, non aveva titolo per intervenire in una vicenda che riguardava il giudice ordinario.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura