Lavoro e Professioni 27 Luglio 2015 18:37

Il mondo delle assicurazioni

La copertura di Primo e Secondo rischio

di Assicurazione

La mia polizza prevede esplicitamente che, quando la mia attività venga svolta in strutture terze  essa non intervenga in primo rischio, ma solo in secondo rischio. Questo, a detta della compagnia assicuratrice, è per garantire che, quando le strutture stesse sono tenute al risarcimento dei danni , il contratto assicurativo stesso operi per il caso di mancata operatività della garanzia della casa di cura stessa. Lo stesso contratto assicurativo prevede poi che, in caso di azione di rivalsa effettuata dalla casa di cura nei confronti del medico, il contratto stesso tuteli il medico per la rivalsa stessa, solo per i casi di colpa grave (salvo poi prevedere, però, che per i nuovi contratti sarà coperta anche la rivalsa per colpa lieve). In poche parole, quando lavoro in casa di cura, sono completamente scoperto da un punto di vista assicurativo?

Il codice civile regolamenta questa fattispecie nell’istituto della c.d. “Coassicurazione Indiretta”: in caso di coesistenza di polizze sullo stesso rischio gli assicuratori partecipano alla liquidazione del sinistro in proporzione al contenuto di ciascuna polizza. Gli assicuratori invece, hanno inteso adottare la formula del 2o Rischio, per cui la polizza interviene solo dopo  che la polizza preesistente sia stata escussa completamente.

Nel suo caso sono proprio le strutture sanitarie ove Lei esercita a richiedere una copertura assicurativa di 1o rischio in carenza della quale possono anche rinunciare alla collaborazione con il professionista. La posizione della struttura privata è corretta e legittima; in realtà la clinica sanitaria si limita a mettere a disposizione la sua struttura organizzativa, e pretende che a tale area sia circoscritta la sua responsabilità e la relativa copertura assicurativa. In verità in ogni evento dannoso può essere coinvolta alternativamente solo la responsabilità del professionista o solo quella della struttura ovvero ambedue ma sempre con una precisa identificazione di ciascuna delle due. Qui è evidente che l’adozione della clausola del 2o Rischio è un controsenso. Per sistemare la situazione l’Assicuratore potrebbe modificare la clausola in “in caso di coesistenza di altra polizza stipulata dallo stesso contraente/assicurato”.

Le confermo poi che quando lei opera presso una struttura privata è assicurato. Pertanto, nel caso Lei ricevesse una richiesta di risarcimento dovrà immediatamente presentare la sua denuncia di sinistro e non attendere la eventuale azione di rivalsa. Inoltre, nel suo caso la “colpa grave” è inapplicabile. Lei infatti risponde per ogni grado di colpa. La limitazione al caso di ” colpa grave” riguarda esclusivamente il medici dipendenti del SSN (per legge) e medici dipendenti delle strutture private (per effetto del loro CCNL).

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura  

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