Lavoro e Professioni 16 Febbraio 2016 16:56

Il mondo delle assicurazioni

La posizione del medico dopo l’approvazione del DDL Gelli

di Assicurazione

Sono un dirigente sanitario in servizio presso un’azienda ospedaliera della regione Marche. Ho assistito ad una discussione tra miei colleghi dei quali alcuni affermavano che il disegno di legge migliorerà la posizione del medico in tema di responsabilità professionale, altri invece sostenevano esattamente il contrario. Può dirmi quale sia la sua opinione?

In effetti il DDL Gelli, il cui percorso parlamentare è arrivato ora alla approvazione della Camera, contiene alcune novità che riguardano la responsabilità del dirigente medico del SSN. Alcune sono a vantaggio del medico, altre invece lo sono meno. In termini di ampiezza di responsabilità nulla è cambiato per la categoria: i medici del SSN continueranno, come ora, a rispondere  per i loro errori professionali soltanto in caso di loro dolo o colpa grave.
Un primo vantaggio per il medico è costituito  invece dall’introduzione del limite monetario della propria responsabilità: egli non risponderà per cifre superiori a tre volte il suo stipendio annuo. Un secondo vantaggio è costituito dal fatto che, applicandosi al medico operante presso una struttura il principio della responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova non spetterà più al medico ma al terzo ricorrente.
Un’innovazione potenzialmente a svantaggio del medico però è quella che sottrae la competenza dell’azione di rivalsa alla Corte dei Conti per assegnarla al Giudice Ordinario. Questa modificazione, che  sembrerebbe avere una connotazione puramente formale, in verità è suscettibile di creare un nuovo scenario potenzialmente più rischioso per il medico, e non solo per questo. Vediamone il motivo. Attualmente la procedura di inizio di un’azione di rivalsa presso la Corte dei Conti prende le mosse da una segnalazione obbligatoria dell’Ente di appartenenza. Tale segnalazione si limita ad una rappresentazione dei fatti senza esprimere alcuna valutazione sulle responsabilità. Spetterà poi al giudice di conto la decisione circa l’inizio effettivo dell’azione di rivalsa. Il trasferimento della competenza al giudice ordinario comporterà invece l’immediato inizio dell’azione civile per l’esperimento della rivalsa. Di fronte di questa modifica i dirigenti  della struttura sanitaria saranno chiamati a decidere circa l’attivazione  dell’azione civile di rivalsa; c’è da prevedere che useranno un “metro prudente” anche al fine di evitare una loro responsabilità omissiva per danno erariale. Questo comporterà il fatto che le azioni civili di rivalsa presumibilmente aumenteranno considerevolmente. Tutta l’attività istruttoria preliminare della Corte dei Conti, nella quale un giudizio non si è ancora radicato, sarà svolta nel processo civile. Il medico sarà quindi costretto a nominare subito un proprio legale.
Per ultimo non dimentichiamo la reazione degli Assicuratori. E’ probabile che queste innovazioni comporteranno una modifica della politica della sottoscrizione dei rischi di colpa grave da parte delle Compagnie di Assicurazione; e, per la nostra esperienza, raramente le innovazioni comportano vantaggi per gli Assicurati!
In ogni caso, queste  sono soltanto riflessioni premature che, speriamo, troveranno risposte adeguate quando la legge sarà approvata, con l’auspicio però che la sua efficacia operativa non venga ritardata in attesa della emanazione di qualche ”Decreto attuativo”.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura

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