La copertura dell’attività di telemedicina diagnostica
Vi sottopongo una questione in qualità di medico specialista in Radiologia presso una Asl, in merito alla copertura/tutela assicurativa in condizioni di utilizzo di Teleradiologia e di utilizzazione della firma digitale. Qual è la normativa attuale correlata e/o le clausole cui si devono attenere gli assicuratori per RC professionale per assicurare i propri clienti? alcuni mi hanno risposto che non possono assicurare l’utilizzo nè della Teleradiologia né della firma digitale perché non si può assicurare ciò che non è presente nel Codice di Procedura Civile. Altri non rispondono o dicono di sì senza apparente cognizione di causa. Vi sarei molto grato se poteste chiarirmi la situazione.
La Teleradiologia, con riguardo alla diagnostica, è un’evoluzione tecnologica della Radiologia, ove vengano rispettati tutti i principi relativi ad una coesistenza collaborativa tra il medico radiologo responsabile dell’esame ed il collega responsabile a distanza della refertazione tramite la interpretazione dell’immagine.
Questa sintetica descrizione prova che la Teleradiologia nella sostanza non si differenzia dalla Radiologia salvo per il fatto che la individuazione delle responsabilità e corresponsabilità può risultare più complessa in relazione alla più articolata “filiera diagnostica”. Nel processo sono infatti coinvolti ed interessati tre soggetti: a) il medico che provvede all’esame; b) la struttura che provvede alla trasmissione delle immagini; c) il medico che provvede alla refertazione.
Assunto che sarà sempre esclusa la fattispecie della responsabilità solidale tra i soggetti, non ritengo che i capitolati di polizza oggi presenti sul mercato escludano la copertura assicurativa nei casi di Teleradiologia.
La questione effettiva, in caso di richiesta di risarcimento, riguarderà invece l’accertamento e la imputazione delle responsabilità ad uno o più dei tre soggetti. Dopo aver analizzato in questa prospettiva i testi di polizza di Responsabilità Civile professionale delle compagnie che più sono presenti in questo segmento, posso affermare che non esiste alcuna esclusione esplicita o deduttiva di questa pratica.
Per altro sarebbe auspicabile che, nei futuri testi di polizza, le compagnie regolamentassero la materia sulla quale anche il DDL Gelli, in corso di approvazione in Parlamento ha sentito l’esigenza di fare un rapido riferimento (art. 7 comma 3).
Stessa risposta vale per la questione della firma digitale. Questa, in quanto apposta in osservanza delle norme che la regolano e la qualificano, ha medesima valenza della firma apposta materialmente sul documento.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura