Lavoro e Professioni 2 Febbraio 2016 17:10

Il mondo delle assicurazioni

La definizione di fatti e circostanze note
di Assicurazione

Sono una ginecologa ed esercito la mia attività presso un’azienda sanitaria della Regione Abruzzo. Nutro alcune perplessità relativamente alla effettiva efficacia della polizza RC professionale per colpa grave dei dipendenti di Aziende Sanitarie Pubbliche che mi è stata recentemente proposta. Nel 2011 ho ricevuto un avviso di garanzia per una notizia di presunto reato denunciato da una paziente che per altro ha presentato anche ricorso avverso la decisione del giudice istruttore  di archiviazione. Questa questione giudiziaria, nella quale sono incolpevolmente incappata, inficia le condizioni di polizza proposte? Ed eventualmente la copertura assicurativa che vado a intraprendere diventerebbe estensibile anche a questa vicenda?

L’assicurazione, come tutti sanno, si basa sul principio dell’ “alea”, cioè sulla inesistenza di fatti dannosi noti all’assicurato precedentemente alla stipula della polizza. La risposta al suo quesito dipende dalle condizioni della polizza per colpa grave che le è stata proposta, in particolare dalla definizione di “Fatti e circostanze note” adottata dalla polizza; in altre parole da cosa l’assicurazione intende per Fatti Noti e quindi riguardo cosa esclude dalle garanzie.

Nel mercato assicurativo esistono infatti due differenti definizioni: la prima versione definisce “fatti e circostanze note” tutti quegli episodi conosciuti dall’assicurato che possono far ragionevolmente presagire la concreta possibilità del successivo arrivo di un sinistro, cioè dell’azione di rivalsa della corte dei conti nei confronti del medico. Se la polizza che le hanno proposto contiene questa definizione allora ne consegue che il suo avviso di garanzia costituisce un motivo contrattuale di esclusione della copertura assicurativa. La seconda versione invece, molto più logica e trasparente definisce come fatti e circostanze note esclusivamente questi eventi:

-L’ invito a dedurre o la citazione in giudizio dell’Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti.
-La comunicazione con la quale l’azienda sanitaria o la sua  compagnia di assicurazione manifesta all’assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.

-La segnalazione inviata all’assicurato dall’azienda sanitaria di aver inoltrato informazione alla Corte dei Conti.

Secondo questa seconda versione l’avviso di garanzia da lei ricevuto non concretizza un fatto o  una circostanza nota. Quindi non esclude ed inficia la sua copertura anche riferita a tale avviso. Ovviamente la compagnia sarà coinvolta nel sinistro solo nel caso in cui l’Ente o la Corte dei conti le notificasse di aver iniziato un’azione nei suoi confronti per l’accertamento della sua colpa grave. Le suggerisco pertanto di chiedere chiarimenti al suo assicuratore ed ancor meglio esaminare direttamente il testo di polizza su questo punto. Le parti del contratto da verificare sono quelle delle Definizioni e quelle delle Esclusioni. Potrà tranquillamente sottoscrivere la polizza solo dopo aver avuto la conferma che questa ha adottato la seconda versione in tema di fatti e circostanze note.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura

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