La nuova legge e il costo delle polizze
Le nuove regole della legge finanziaria mitigheranno le polizze assicurative, ormai insostenibili? Sono un ginecologo che non può sostenere tale onere perché il primo attacco lo avrebbe dalla Agenzia delle Entrate per il rapporto entrate/uscite.
Ritengo che chi mi scrive si riferisca alla normativa inclusa nella legge di Stabilità e poi stralciata per essere riproposta, con qualche modifica, come Disegno di legge, su iniziativa dell’onorevole Gelli. Questo Ddl va in discussione proprio in questi giorni. In genere ritengo poco utile analizzare un Disegno di legge per chi, come me, non ha alcuna autorità per poter incidere su eventuali modifiche prima della sua approvazione. Faccio oggi una eccezione limitandomi a trattare soltanto il tema da Lei proposto, quello della sua incidenza sul costo delle polizze degli operatori sanitari. In verità il Ddl contiene infatti molti altri aspetti innovativi che meriteranno a suo tempo un’analisi critica attenta.
Ciò premesso è evidente che il costo di una polizza dipende dalla elevatezza del rischio che la stessa copre. Orbene la nuova norma soltanto se conterrà regole tali da ridurre la intensità del rischio del professionista potrà incidere sul contenimento del costo dell’assicurazione.
Al fine di tale verifica analizzo ora insieme a lei il testo della proposta di legge.
– La struttura sanitaria pubblica o privata risponde dei comportamenti colposi o dolosi degli operatori di cui si avvale, anche se scelti dal paziente ed anche se non suoi dipendenti. Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale ( articolo 7)
– Le strutture sanitarie pubbliche o private devono essere provviste di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera (articolo 10)
– Gli operatori sanitari rispondono penalmente solo in caso di colpa grave (articolo 6)
– Gli operatori sanitari che operano presso una struttura sanitaria pubblica o privata rispondono ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (articolo 7)
– Gli operatori sanitari che operano presso una struttura sanitaria pubblica o privata rispondono solo in caso di colpa grave accertata da parte del giudice ordinario a seguito di azione di rivalsa promossa dalla struttura e/o dall’assicuratore.
Appare evidente che la modifica del profilo della responsabilità professionale proposta dal Ddl (riguardante esclusivamente i medici dipendenti e collaboratori di una struttura sanitaria) comporta una riduzione della stessa:
– in termini di onere della prova (è il paziente che deve provare la responsabilità dell’operatore sanitario)
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura