Il punto su normativa e rischi nel webinar Anaao Assomed. Il giuslavorista: «Chiusura del rapporto è l’ultima possibilità»
Può essere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19? Sì. A rispondere in questo modo è stata la dottoressa Vitalba Azzollini durante il webinar “Vaccino anti-Covid 19, obbligo e lavoro” promosso da Anaao Assomed. Fra i partecipanti anche Gabriele Gallone, medico del lavoro e parte del direttivo del sindacato, che ha illustrato i vaccini sotto il loro profilo medico; il professor Oronzo Mazzotta dell’Università di Pisa, il professor Maurizio Mori, docente di Bioetica all’Università di Torino, la dottoressa Maria Carla Sbolci, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e Carlo Palermo, Segretario nazionale di Anaao.
L’intervento è stato moderato da Pierino di Silverio, responsabile giovani per Anaao Assomed. «Partiamo con un dato certo: l’obbligo vaccinale non è incompatibile con la nostra Costituzione. La Costituzione tutela la salute certamente come diritto dell’individuo, ma anche come interesse della collettività, dunque ha una doppia veste», ha continuato la dottoressa Azzollini.
«La libertà di ognuno di non curarsi deve cedere il passo alla necessità di cura e alla necessità di non ledere la salute altrui. La Costituzione però ovviamente prevede che l’obbligo vaccinale possa essere imposto solo per legge, e deve essere una legge dello Stato: non va bene né una legge regionale né un DPCM, nonostante abbiamo imparato quanto questo tipo di normativa sia in grado di limitare i nostri diritti».
Ha continuato l’esperta: «Dalla campagna vaccinale non deve derivare un danno alla persona, esclusi i normali effetti collaterali, e deve essere previsto un equo indennizzo in caso vengano a verificarsi effetti più gravi che come in ogni farmaco possono verificarsi».
Importante anche un altro profilo, però: «Prima di imporre un obbligo vaccinale, quest’obbligo deve essere esigibile», con ciò intendendo che ci devono essere dosi per tutti, deve essere stata approntata la rete logistica, devono essere stati messi in campo gli adeguati mezzi e le risorse.
Importante anche sottolineare i profili relativi alla licenziabilità del dipendente che rifiuta di vaccinarsi. Di questo ha parlato Oronzo Mazzotta, giuslavorista dell’ateneo pisano: «Anche su questo piano sarebbe importante che ci fosse una legge, che il legislatore e dunque la politica parlasse, che prendesse una posizione. Abbiamo il diritto come cittadini che ci venga data un’indicazione chiara».
«Quanto alle norme attualmente vigenti – ha continuato il professor Mazzotta – il Piano strategico per le vaccinazioni anti Sars-Cov-2 esclude l’obbligatorietà sia in generale che per specifiche categorie. Ne è prova che gli attuali vaccinati devono sottoscrivere un ampio consenso informato. Da un lato la normativa impone al lavoratore di essere il primo responsabile della propria sicurezza, e questo è sufficiente a considerare come richiedibili tutte le attuali norme di sicurezza come mascherine, temperatura, distanziamento sociale. D’altra parte al datore di lavoro è imposto l’obbligo di sicurezza: l’art. 2087 del Codice Civile impegna il datore di lavoro a fare non solo il possibile ma anche più del possibile per proteggere chi frequenta il luogo di lavoro. Facciamo gli esempi dell’amianto o di altri casi molto noti. Ancora una volta questo articolo non può essere sufficiente a imporre l’obbligo vaccinale».
E quanto al dipendente che rifiuta di vaccinarsi? Secondo l’esperto, questo potrebbe certamente porlo in una situazione di «inidoneità» allo svolgimento della pratica lavorativa, ma da qui a parlare di licenziamento per giusta causa ci sarebbe molto spazio: «Una prima misura potrebbe essere piuttosto quella della sospensione del rapporto di lavoro – ha continuato il docente – a seconda delle normative da Contratto Collettivo, o l’applicazione di misure alternative come la separazione dagli altri lavoratori. Il licenziamento può intervenire piuttosto quando intervenissero le misure sufficienti a integrare il cosiddetto giustificato motivo oggettivo, ovvero quei casi in cui vengono meno le ragioni del datore di lavoro per la prosecuzione del datore di lavoro».
Non manca però la necessità di approfondire il piano dell’etica, andando anche oltre i temi strettamente giuridici, o quantomeno di impostare la questione sul piano deontologico che il professor Mori ha definito «a metà strada fra l’etica e il diritto». Se è vero che i vaccini per le malattie tradizionali, radicati e sperimentati, sono obbligatori sia giuridicamente che deontologicamente, quanto ai nuovi vaccini Covid «credo che oggi ci sia certamente un obbligo morale, che non credo giusto trasformare in obbligo coercibile. Bisognerebbe vedere quale sia il livello di accettazione nell’ambito dell’ambiente medico. Mi interrogherei piuttosto, sul piano etico, su se e come questi vaccini possano essere mantenuti nella linea produttiva di aziende private e se questo non vada a scontrarsi con la necessità di vaccinare tutti».
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