La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 217 del 9 gennaio 2017 ha affermato che la revoca, anche implicita, dell’incarico dirigenziale deve essere motivata. L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 prescrive infatti l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi e l’amministrazione è, quindi, tenuta a giustificare le ragioni della […]
La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 217 del 9 gennaio 2017 ha affermato che la revoca, anche implicita, dell’incarico dirigenziale deve essere motivata. L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 prescrive infatti l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi e l’amministrazione è, quindi, tenuta a giustificare le ragioni della revoca anche parziale e/o della modifica dell’incarico dirigenziale. In assenza di motivazione, la revoca è da considerarsi nulla e il lavoratore deve essere reintegrato. Nel caso di specie, inoltre, il medico aveva subito un ingiustificato demansionamento con conseguente impoverimento della sua professionalità; l’azienda sanitaria, è stata dunque condannata al reintegro nelle mansioni svolte fino alla naturale scadenza dell’incarico dirigenziale ingiustamente revocato.