Con la sentenza n. 6370 pubblicata il 13 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale. L’attività della medicina di gruppo integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, […]
Con la sentenza n. 6370 pubblicata il 13 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale.
L’attività della medicina di gruppo integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.