Lavoro e Professioni 5 Luglio 2016 15:28

Quando la copertura assicurativa è inefficace: l’insidia dei fatti noti

Sono un medico specialista, dirigente sanitario pubblico presso una struttura sanitaria del nord Italia. Ho aderito alla convenzione assicurativa che la mia associazione ha stipulato con una compagnia leader nel mercato italiano. La mia Azienda sanitaria mi ha comunicato il mese scorso di aver transatto una vertenza con un paziente relativamente ad un danno nel […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un medico specialista, dirigente sanitario pubblico presso una struttura sanitaria del nord Italia. Ho aderito alla convenzione assicurativa che la mia associazione ha stipulato con una compagnia leader nel mercato italiano. La mia Azienda sanitaria mi ha comunicato il mese scorso di aver transatto una vertenza con un paziente relativamente ad un danno nel quale ero stato coinvolto anche io; mi ha inoltre richiesto di indicare gli estremi della mia polizza di assicurazione di responsabilità e di trasmettere la copia della denuncia. Ho provveduto immediatamente inviando la mia denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione (non avrei potuto prima in quanto non avevo ricevuto direttamente alcuna richiesta di risarcimento). La Compagnia ha risposto rifiutando di farsi carico del danno in quanto “dagli atti risultava che ero a conoscenza dei fatti prima della stipula della polizza” (in effetti avevo presentato, su richiesta della mia azienda, una relazione sui fatti). Posso anche condividere ed accettare a malincuore la presa di posizione del mio assicuratore; tuttavia sono molto preoccupato del fatto che, nel caso di azione di rivalsa presso la Corte dei Conti nei miei confronti, io risulti completamente scoperto di garanzia assicurativa e quindi solo a rispondere dell’eventuale danno erariale. Questa eventualità mi sembra veramente iniqua e comunque rende la “famosa” garanzia Retroattiva vuota di contenuto effettivo. Lei cosa ne pensa? Sto correndo effettivamente questo rischio?

Caro dottore, Lei ha sollevato una questione che a mio parere per una volta scaturisce non dalla “astuzia contrattuale dell’Assicuratore” bensì da un aspetto molto particolare del quale non si è tenuto conto nella predisposizione della polizza. Essa prevede la garanzia sia nel caso della Richiesta di risarcimento del terzo sia in quello di azione di rivalsa per colpa grave della Corte dei Conti. Quindi si tratta di una copertura veramente completa che garantisce il medico in ogni caso. Tuttavia è stato trascurato, a mio parere, un aspetto veramente importante: quello della diversa situazione che si realizza nel caso del giudizio per danno erariale in quanto questo ha inizio e trova il suo fondamento nella conclusione del contezioso civile attivato dal danneggiato, normalmente di durata pluriennale. Le polizze che coprono soltanto la c.d. colpa grave hanno intelligentemente preso atto di questa peculiarità scrivendo una clausola relativa ai Fatti Noti ben diversa da quella che è prevista nella polizza dei liberi professionisti ed anche nella Convenzione alla quale lei ha aderito. Questa clausola stabilisce in maniera precisa cosa si intenda per Fatto o Circostanza nota, dandone una caratterizzazione di natura documentale ed obbiettiva. Per esempio “l’aver ricevuto la comunicazione dell’azienda di aver inviato gli atti alla Corte dei Conti…”. Orbene Lei si trova nella assurda ma reale situazione per la quale ove avesse stipulato con la stessa compagnia una semplice polizza per colpa grave (con una spesa anche inferiore) Lei sarebbe stato garantito senza alcun dubbio in caso azione di rivalsa! Avendo invece aderito ad una copertura più ampia sta rischiando di non ricevere il giusto corrispettivo. Io sono tuttavia convinto che la sua compagnia di assicurazione vorrà correggere la sua situazione provvedendo a fornirle la garanzia, ovviamente sempre nel caso in cui la sua responsabilità sarà effettivamente dichiarata con il profilo della “colpa grave”.

 

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