Occorre sempre verificare il disposto delle condizioni generali di polizza che, il più delle volte, prevedono che dopo ogni sinistro ed entro un termine predeterminato, ciascuna delle parti (assicuratore e assicurato) possa recedere dal contratto assicurativo dandone comunicazione all’altra parte. I termini sono specificati nelle condizioni generali di contratto laddove viene anche disciplinata la restituzione […]
Occorre sempre verificare il disposto delle condizioni generali di polizza che, il più delle volte, prevedono che dopo ogni sinistro ed entro un termine predeterminato, ciascuna delle parti (assicuratore e assicurato) possa recedere dal contratto assicurativo dandone comunicazione all’altra parte. I termini sono specificati nelle condizioni generali di contratto laddove viene anche disciplinata la restituzione del premio relativo al periodo assicurativo non goduto.
Il recesso anticipato dell’assicuratore può ipotizzarsi:
a) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato in fase precontrattuale e/o contrattuale;
b) in caso di diminuzione o aggravamento del rischio assicurato nel corso di durata della polizza;
c) per le vicende correlate al mancato pagamento dei premi, nei termini surriferiti.
Il recesso anticipato dell’assicurato può ipotizzarsi:
a) in caso di decesso dell’assicurato;
b) in caso di cessazione da parte dell’assicurato dell’esercizio della professione per pensionamento o cancellazione dall’albo professionale;
c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’albo professionale.