Lavoro e Professioni 3 Luglio 2017 12:02

La polizza di responsabilità civile sanitaria garantisce soltanto nei casi di danno fisico?

Sono il direttore di un laboratorio di analisi e ricerca di un Istituto Pubblico. Alcuni giorni orsono ho ricevuto una citazione da un paziente che mi imputa, nella mia qualità di responsabile del laboratorio, la perdita di documentazione sanitaria non ripetibile chiedendomi un risarcimento per il danno subito, valutato di forti dimensioni in quanto l’indisponibilità […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono il direttore di un laboratorio di analisi e ricerca di un Istituto Pubblico. Alcuni giorni orsono ho ricevuto una citazione da un paziente che mi imputa, nella mia qualità di responsabile del laboratorio, la perdita di documentazione sanitaria non ripetibile chiedendomi un risarcimento per il danno subito, valutato di forti dimensioni in quanto l’indisponibilità di tale documentazione ha reso più complessa se non impossibile la formulazione della diagnosi e relativa terapia. In termini di prova la posizione del paziente è particolarmente forte in quanto lo stesso ha in suo possesso la ricevuta dell’effettivo ricevimento da parte del mio laboratorio del plico contenente la documentazione.  

Ho subito presentato una denuncia di sinistro al mio assicuratore. Sono infatti titolare di una polizza che non si limita alla copertura della semplice Colpa Grave. Credevo che in questo modo sarei stato garantito in maniera più che completa. L’Assicuratore tuttavia mi ha rifiutato il sinistro motivando tale decisione con il fatto la polizza non copre questo tipo di avvenimenti. Potrebbe dirmi se il comportamento della compagnia   è corretto e cosa debba io fare per tutelarmi?

In effetti il comportamento della compagnia risulta corretto. La polizza di responsabilità sanitaria copre soltanto nel caso in cui l’operatore sanitario abbia cagionato un danno fisico al paziente. In tal caso la polizza risarcirà il paziente sia per il danno biologico subito sia per gli eventuali danni patrimoniali conseguenti al danno fisico (per esempio la ridotta capacità lavorativa a seguito del danno fisico). Nel caso da Lei esposto l’eventuale danno non afferisce assolutamente ad una menomazione di natura fisica. Riguardo poi  cosa lei debba fare per tutelarsi le rispondo in due modi: a) in qualità di dirigente sanitario pubblico il suo CCNL lo tutela in quanto il suo Istituto deve prendere in carico la sua difesa; per altro in forza di una legge dello Stato Lei potrà essere chiamato a rispondere di questo danno solo nel caso in cui l’Organo giudiziario competente accerterà la sua colpa grave; cosa che nella fattispecie descritta mi sembra assai improbabile. b) la informo comunque che esiste la possibilità, con una polizza specifica il cui costo è veramente modesto, di assicurarsi anche dalle conseguenze di comportamenti colposi che hanno provocato un danno al paziente senza che questo sia stato l’espressione di un danno fisico. Mi creda: la casistica anche per i medici è ben più ampia di quanto si possa pensare!

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